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Premi di produzione utilizzabili per coprire buchi contributivi

I premi di produzione possono essere utilizzati anche per coprire eventuali buchi contributivi presenti nel “curriculum assicurativo” del lavoratore, con apprezzabili vantaggi fiscali per il datore di lavoro e per il lavoratore. A prevedere la possibilità di destinare profittevolmente il premio di produzione a fini pensionistici è il comma 129 della legge di Bilancio 2024, nell’ambito della cosiddetta Pace contributiva 2024-2025 e per il solo settore privato.

La disciplina del riscatto di periodi non coperti da contribuzione, concesso – in via sperimentale – per il biennio 2024-2025 ripropone quasi integralmente quella prevista per il triennio 2019-2021 (articolo 20, commi da 1 a 5, del Dl 4/2019).

I lavoratori, dipendenti e autonomi, iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie Inps (Ago e forme sostitutive ed esclusive, gestioni speciali dei lavoratori autonomi, commercianti e artigiani, Gestione separata), interamente contributivi (quindi privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) e non già titolari di pensione possono riscattare periodi non coperti da contribuzione (e non soggetti a obbligo contributivo, ricorda l’Inps con la circolare 69 del 29 maggio 2024) nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, purché si collochino in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024. Inoltre, se hanno fruito precedentemente della pace contributiva per il triennio 2019/2021, potranno cumulare gli anni riscattati con le due misure, fino ad un massimo di 10 anni complessivi di contribuzione riscattabile.

La domanda di adesione può essere presentata fino al 31 dicembre 2025. I periodi oggetto di riscatto sono parificati a periodi di lavoro e sono valutati secondo il sistema contributivo.

L’onere da versare è determinato secondo il meccanismo del calcolo a “percentuale” in base all’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 e applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica dove opera il riscatto. L’onere può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili (fatte salve specifiche eccezioni), ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Come abbiamo anticipato in premessa, l’onere di riscatto, nel settore privato, può essere sostenuto dal datore di lavoro destinando gli eventuali premi di produzione riconosciuti al lavoratore. L’Inps ha precisato (circolare 69 del 2024) che affinché si possa far valere tale facoltà devono sussistere due condizioni:

• che il rapporto di lavoro abbia natura giuridica privata;

• che il lavoratore sia in attività, potendo la domanda di riscatto essere presentata dall’azienda esclusivamente nel corso del rapporto lavorativo.

L’agenzia delle Entrate, nella circolare 5 del 7 marzo 2024, si è invece soffermata sui vantaggi fiscali di tale scelta.

Se è il datore di lavoro privato, su richiesta del suo dipendente, sostiene l’onere del riscatto utilizzando i premi di produzione a lui spettanti, lo stesso importo è deducibile dal proprio reddito d’impresa o dal proprio reddito di lavoro autonomo. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente del lavoratore, i contributi versati per suo conto rientrano – evidenzia poi l’Amministrazione finanziaria – nell’ambito dell’articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir, il quale dispone che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge.

È utile ricordare che qualora fosse il lavoratore a sostenere (e versare) l’onere di riscatto presentando la relativa domanda, il contributo versato sarebbe fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.

La domanda di riscatto va presentata dal datore di lavoro all’Inps entro il 31 dicembre 2025, utilizzando l’apposito modulo “AP135” disponibile online.

Si tratta indubbiamente di un’opportunità da non sottovalutare: l’azienda può dedurre dal reddito d’impresa l’onere di riscatto previdenziale sostenuto utilizzando i premi di produzione; il lavoratore, destinando il premio di produzione ad alimentare la propria posizione assicurativa, incrementa l’assegno pensionistico e anticipa i tempi della pensione, godendo, in aggiunta, di vantaggiose agevolazioni fiscali.

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Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore