Per le aree “svantaggiate” sono stati introdotti recentemente due incentivi alle assunzioni: il bonus Zes Mezzogiorno, definito dal decreto Coesione (e non ancora operativo, come gli altri incentivi occupazionali introdotti da quel provvedimento, si veda Il Sole 24 Ore del 29 marzo) e uno introdotto dalla legge di Bilancio a partire dal 1° gennaio 2025, e reso operativo da febbraio: la nuova decontribuzione per il Sud (legge 207/2024, articolo 1, commi 406-412). I due incentivi non sono cumulabili fra loro. Peraltro, la decontribuzione Sud cambia misura e platea di beneficiari, in senso restrittivo, rispetto agli anni scorsi.
Come si applica l’incentivo
Per la decontribuzione Sud, destinata alle piccole e medie imprese, è prevista l’applicazione di uno sgravio a scalare, così definito:
per il 2025, sgravio del 25% dei contributi Inps a carico dell’azienda, per un importo massimo di 145 euro mensili per 12 mesi, per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato al 31 dicembre 2024;
per il 2026 e il 2027, sgravio del 20% dei contributi Inps a carico dell’azienda, nella misura massima di 125 euro mensili, per 12 mesi, per tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2025 e 2026;
per il 2028, sgravio del 20% dei contributi Inps a carico dell’azienda nella misura massima di 100 euro mensili, per 12 mesi, per tutti i dipendenti a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre 2027;
per il 2029, sgravio del 15% dei contributi Inps a carico dell’azienda nella misura massima di 75 euro al mese, per 12 mesi, per tutti i dipendenti a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre 2028.
Sono interessati dalla misura i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti (in base all’allegato I al regolamento Ue 651/2014 della Commissione) e si applica a tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato già instaurati nell’anno precedente a quello di fruizione e che si svolgono in Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, esclusi i contratti di apprendistato.
La misura non si applica agli enti pubblici economici, agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici in base alla legislazione regionale, agli enti trasformati in società di capitali (ancorché a capitale interamente pubblico per effetto di procedimenti di privatizzazione), alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, e iscritte nel registro delle persone giuridiche, alle aziende speciali costituite anche in consorzio, ai consorzi di bonifica, ai consorzi industriali, agli enti morali, agli enti ecclesiastici.
La nuova decontribuzione è diventata operativa per effetto delle disposizioni contenute nella circolare Inps 32/2025. La verifica del requisito dimensionale per fruire della nuova agevolazione è effettuato dall’Inps con cadenza mensile.
L’applicazione della nuova decontribuzione Sud è subordinata al rispetto del massimale aiuti di Stato de minimis, calcolato sulla base di un periodo di tre anni solari a partire dalla data di concessione dell’aiuto: in considerazione del fatto che per la decontribuzione Sud non esiste un provvedimento di concessione del beneficio, sarà necessario attendere la registrazione di tale beneficio da parte dell’Inps e da questa data sarà calcolabile il triennio mobile richiesto dalla norma.
IL CONFRONTO FRA LA VECCHIA E LA NUOVA MISURA
Che cosa cambia
Rispetto alla versione precedente della decontribuzione Sud, nonostante rimanga lo schema a scalare, per il 2025 la nuova decontribuzione Sud Pmi presenta una percentuale di sgravio inferiore di 5 punti percentuali, con l’applicazione di un massimale mensile di 145 euro per lavoratore.
Inoltre, la misura è applicabile solo ai lavoratori in forza, a tempo indeterminato, alla data del 31 dicembre 2024, mentre la precedente misura era applicabile a tutti i rapporti di lavoro, sia instaurati che instaurandi.
Entrambi gli aiuti sono caratterizzati dalla possibilità di cumulo con ulteriori misure, salvo l’espresso divieto di cumulo per la nuova decontribuzione Sud Pmi con le misure previste dal decreto Coesione (fra cui le agevolazioni previste per l’area Zes).
IL CONFRONTO FRA LA VECCHIA E LA NUOVA MISURA
Quanto vale l’aiuto
Traducendo le regole in numeri, si può comprendere come sia cambiata la decontribuzione Sud dalla misura in vigore fino al 31 dicembre 2024 a quella introdotta dalla legge di Bilancio 2025, a partire dal 1° gennaio scorso. Ipotizziamo di calcolare l’importo di decontribuzione concessa a un’azienda del Mezzogiorno a marzo 2024 e a marzo 2025 per un lavoratore in forza dall’anno precedente con una retribuzione imponibile mensile di 8.000 euro, e due lavoratori assunti nel mese con retribuzione imponibile mensile di 2.500 euro ciascuno.
L’agevolazione nel 2024
A marzo 2024 l’azienda ha fruito di un importo di decontribuzione pari al 30% del totale dei contributi a carico del datore, sulle somme complessivamente imponibili, di 13.000 euro.
L’agevolazione nel 2025
A marzo 2025 spetta invece un importo di decontribuzione pari al 25% del totale contributivo a carico dell’azienda, sulla somma imponibile di 8.000 euro, relativa cioè al solo lavoratore già in forza nell’anno precedente (e non anche ai neoassunti), nel limite di 145 euro.
Il risultato
Ipotizzando un’aliquota a carico dell’azienda pari al 26,93% (settore artigiano), a marzo 2024 l’esonero contributivo è stato pari a 1.050 euro, mentre a marzo 2025 è pari a 145 euro.
Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore