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La tracciabilità delle spese di trasferta è neutra rispetto all’indennità

L’obbligo di pagare in modo tracciabile le spese di trasferta per beneficiare dell’esenzione dei relativi rimborsi lato dipendente e della deducibilità dal reddito di impresa è neutro rispetto alla quota esente dell’eventuale indennità forfettaria di trasferta. Questa l’indicazione contenuta nell’approfondimento del 10 aprile della Fondazione studi consulenti del lavoro, dedicato alla nuova regola introdotta dalla legge 207/2024, nonché alle disposizioni contenute nella stessa legge in materia di valorizzazione del fringe benefit dei veicoli concessi ad uso promiscuo (oggetto però di una modifica a opera di un emendamento al decreto Bollette approvato il 10 aprile).

L’articolo 1, commi 81-83, della legge 207/2024 ha stabilito che non concorrono a formare il reddito del dipendente i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea solo se tali spese, in occasione di trasferte o missioni, sono pagate con strumenti tracciabili. Inoltre, il requisito del pagamento con modalità tracciabile è richiesto ai fini della deducibilità di tali rimborsi dal reddito di impresa.

L’approfondimento della Fondazione studi ha analizzato i riflessi di questa disposizione sull’imponibilità dell’eventuale indennità forfettaria per trasferte fuori dal territorio comunale riconosciuta ai lavoratori. In base all’articolo 51, comma 5, del Dpr 917/1986, queste indennità non concorrono al reddito del dipendente fino a un importo di 46,48 euro se riferite a missioni in Italia e fino a 77,47 euro se all’estero. Tali importi vanno abbattuti di un terzo a fronte di rimborso di spese di vitto o alloggio, e di due terzi se vengono rimborsati sia vitto che alloggio. Se si supera la soglia di esenzione, diventa reddito imponibile la parte eccedente le soglie. Secondo la Fondazione studi, il fatto che le spese di vitto e alloggio siano pagate in modo tracciabile o no, è ininfluente ai fini della determinazione della quota esente dell’indennità di trasferta.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore