Un lavoratore impugna il licenziamento irrogatogli per essersi appropriato di 1.300 euro, necessari per suoi scopi personali, dalla cassa del punto vendita presso il quale prestava servizio. La Corte d’Appello rigetta la domanda, ritenendo legittima la sanzione espulsiva. La Cassazione conferma la pronuncia di merito e osserva che, affinché sussista l’illecito disciplinare consistente nella sottrazione di beni o di denaro dell’azienda, non è necessario che ricorrano di tutti gli elementi della fattispecie penalmente rilevante dell’appropriazione indebita.
Con ordinanza del 27 marzo 2025, n. 8154, la Suprema Corte afferma che la condotta disciplinarmente rilevante, nel caso affrontato, è quella che, comunque, configuri grave violazione dei doveri scaturenti dal rapporto di lavoro e pertanto giustifichi l’immediata misura espulsiva nei confronti del dipendente, a prescindere dal rilievo penale del comportamento.