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Welfare aziendale: rimborso utenze domestiche più semplice

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine ai requisiti formali, anche rispetto alle caratteristiche della sottoscrizione, che debbono essere rispettati nella redazione e successiva consegna della dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza della necessaria documentazione comprovante la concreta esistenza delle bollette per utenze acqua, luce e gas.

L’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta con risposta ad interpello n. 17 del 30 gennaio 2025 in merito al tema della forma che deve assumere la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva che deve essere resa dal lavoratore ai fini del rimborso delle utenze domestiche per acqua luce e gas.

La fattispecie presa in esame è risalente al 2024, sicché i riferimenti di legge vanno a convergere verso la legge 30 dicembre 2023, n. 213, di bilancio per l’anno 2024.

Stante la riproposizione della misura anche da parte della legge 30 dicembre 2024, n. 207, di bilancio per il 2025, tale chiarimento risulta essere oltremodo attuale e di interesse, ancor più perché tale impostazione viene ora confermata per il triennio 2025 – 2027.

Pur restando immutato quindi il dettato strutturale delineato dall’art. 51 comma 3 del TUIR – che prevede la non concorrenza a formare il reddito dei beni ceduti e dei servizi prestati nei confronti del lavoratore, del coniuge e dei familiari di cui all’art. 12 del TUIR se compresi entro il valore di 258,23 € su base annua – viene confermato per il triennio 2025 – 2027 l’elevazione della soglia di cui sopra a 1.000,00 € per la generalità dei lavoratori, che diventano 2.000,00 € rispetto a coloro che hanno figli a carico, nonché l’inclusione (nel concetto di beni ceduti e servizi prestati) anche dei rimborsi delle spese connesse alle utenze domestiche per acqua luce e gas, nonché (dal 2024) di quelli inerenti a spese sostenute a titolo di canone di locazione, ovvero di interessi su mutui, relativamente ad immobili adibiti ad abitazione principale.

Esenzione

È importante ricordare la natura di tale esenzione rispetto alla concorrenza formare reddito da lavoro subordinato di tali somme, rispetto alle quali la deroga al principio di omnicomprensività di cui all’art. 51 comma 1 del TUIR opera fino a soglia, andando poi ad essere previsto il completo e totale assoggettamento delle erogazioni a tale titolo (e con tale natura) riconosciute in ipotesi di superamento.

Tale fisionomia è estremamente importante in quanto tutto ciò che può dirsi attratto nel concetto dell’art. 51, comma 3 (e quindi per connessione anche l’art. 51, comma 4, che ne rappresenta un’estensione, andando a declinare particolari fattispecie come le autovetture concesse in uso promiscuo, o ancora i finanziamenti a tasso agevolato), concorre al raggiungimento delle soglie sopra citate; un eventuale scollinamento per effetto di un riconoscimento (ad esempio per concessione di autovettura in uso promiscuo), andando a sommarsi con eventuali erogazioni pregresse (ad esempio il rimborso delle utenze domestiche), determina automaticamente l’assoggettamento della totalità degli importi a prelievo fiscale e contributivo.

Rimborso delle utenze acqua luce e gas

Per quanto attiene al rimborso delle utenze acqua luce e gas – ma lo stesso discorso potrebbe valere anche per i canoni di locazione, ovvero per gli interessi passivi su mutui, entrambi questi ultimi riferiti all’abitazione principale – si è di fronte non al riconoscimento di beni o servizi con titoli alternativi, ovvero succedanei, del denaro ovvero erogazioni in natura, ma al rimborso in denaro nel cedolino delle somme in precedenza versate dal lavoratore.

Questo genera automaticamente un obbligo di produzione documentale, rispetto al quale si inseriscono gli obblighi che saranno di seguito commentati e che sono stati oggetto del chiarimento contenuto nella risposta dell’agenzia delle entrate n. 17/2025.

Obblighi comunicativi e documentali

Per individuare quali siano gli obblighi comunicativi è necessario risalire alle Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E del 01.08.2023 e n. 5/E del 07.03.2024.

Entrambe le circolari, nel ricordare l’evoluzione storico – normativa che ha portato all’attuale assetto e che, rispetto al rimborso delle utenze per acqua luce e gas trae origine dal Decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 (che per primo ha appunto introdotto nel novero dei beni e servizi che possono essere ricompresi nel novero di cui all’art. 51, comma 3 del TUIR anche le utenze per acqua luce e gas), delineano anche gli obblighi comunicativi che sono posti in capo ai lavoratori destinatari di tali somme.

È importante sottolineare come lo schema che sarà di seguito richiamato per giungere poi al chiarimento fornito in data 30 gennaio 2025 dall’Agenzia, non intacca in alcun modo lo schema generale, che prevede la libertà del datore di lavoro di riconoscere beni e servizi rientranti nell’alveo della definizione di cui all’art. 51, comma 3 del TUIR, nella fisionomia aderente al concetto del ratione temporis.

L’Agenzia ha più volte recentemente chiarito e ribadito come tali erogazioni possano essere riconosciute dal datore di lavoro anche Ad personam, e quindi sono sganciate dalla necessità di individuazione di classi omogenee.

Nel momento in cui il datore di lavoro manifesta la volontà di riconoscere beni e/o servizi tra quelli rientranti nella definizione dell’art. 51, comma 3 del TUIR, e la scelta ricade sul rimborso delle utenze domestiche per acqua luce e gas, scatta automaticamente un obbligo di produzione documentale da parte dei lavoratori beneficiari i quali sono chiamati a fornire i riferimenti dei titoli documentali sui quali si fonda la richiesta di rimborso, nonché la situazione familiare in base alla quale sarà possibile individuare la soglia di esenzione in 1.000,00 €, ovvero 2.000,00 €.

Rispetto al secondo aspetto si evidenzia in maniera sintetica come l’Agenzia abbia più volte chiarito che il requisito della presenza di figli fiscalmente a carico si concretizza laddove tale scenario sia anche solo potenziale (atteso che attualmente il patrimonio informativo è di fatto rimesso al contesto dell’Assegno Unico e Universale); e quindi anche nell’ipotesi in cui ad esempio l’AUU sia percepito solo da un genitore, anche l’altro – nel caso il proprio datore di lavoro intenda riconoscere somme di cui all’art. 51 comma 3 del TUIR, potrà beneficiare dell’esenzione sino alla soglia di 2.000,00 € su base annua.

Per quanto attiene agli obblighi documentali, i documenti di prassi amministrativa hanno chiarito che in via generale, il datore di lavoro deve acquisire e conservare la documentazione giustificatrice delle somme riconosciute a rimborso ai sensi dell’art. 51 comma 3, come previsto nell’attuale formulazione.

Dichiarazione senza autenticazione

In alternativa, è concesso al datore di lavoro acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il ricorrere di tutti i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del rimborso, primi tra tutti i titoli documentali, dai quali risulti possibile individuare tra l’altro le bollette in concreto ristorate, nonché l’univocità dei rimborsi medesimi.

Ed è proprio su tale dichiarazione che si concentra il focus dell’interpello n. 17/2025, ed in particolare sulla sottoscrizione che deve essere apposta, atteso che il riferimento è all’art. 47 del DPR n. 445/2000.

Il dubbio dell’istante verte in particolare sulla necessità o meno che la firma apposta dal lavoratore dichiarante debba o meno essere autenticata secondo quanto disposto dall’art. 21, comma 2 del medesimo DPR n. 445/2000, in virtù del fatto che la consegna della dichiarazione avviene nei confronti di soggetti diversi da organi della pubblica amministrazione (e quindi non appare automatica la possibilità di applicare la disciplina di cui all’art. 38, commi 2 e 3 del DPR n. 445/2000 che prevede la sottoscrizione da parte dell’interessato in presenza del dipendente addetto, ed unitamente alla copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore).

Rispetto a tale questione, l’Agenzia Entrate chiarisce che destinataria finale è comunque da intendersi la Pubblica Amministrazione, in quanto chiamata a svolgere i controlli rispetto al contenuto delle dichiarazioni rese, e per questo, è possibile per il datore di lavoro acquisire la dichiarazione medesima sottoscritta in originale, unitamente alla copia fotostatica del documento di riconoscimento del lavoratore, senza bisogno dell’autenticazione di cui all’art. 21, comma 2 del DPR n. 445/2000.

Fonte Quotidiano Più