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Visita medica post malattia solo se c’è obbligo di sorveglianza

La visita medica precedente la ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi, va eseguita solo se per la mansione sussiste l’obbligo della sorveglianza sanitaria. In tal senso si è espresso il ministero del Lavoro con l’interpello 1/2024 in risposta a un quesito presentato a fronte delle differenti applicazioni della disposizione nei vari ambiti della pubblica amministrazione.

Il testo unico in materia di salute e sicurezza (Dlgs 81/2008) si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. In merito alle differenti applicazioni nei vari ambiti della Pa, che hanno dato vita al quesito, l’articolo 2 del testo unico indica quale datore di lavoro anche la pubblica amministrazione, nella persona del dirigente con poteri di gestione ovvero il funzionario preposto a un ufficio avente autonomia gestionale.

Secondo la disposizione contenuta nell’articolo 18 del Dlgs 81/2008, tra i vari obblighi cui è tenuto il datore di lavoro e/o il dirigente vi è quello di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dallo stesso Tu e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi (articolo 28).

A sua volta l’articolo 41, comma 1 stabilisce che la sorveglianza sanitaria comprende la visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni all’attività cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.

Il comma 2, lettera e-ter prevede l’obbligo della visita medica «precedente» alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi, al fine di verificarne l’idoneità alla mansione. Cioè alla mansione cui il lavoratore era addetto prima dell’assenza per malattia, per la quale era sottoposto a sorveglianza sanitaria mediante visite mediche periodiche di idoneità e per verificare se lo stesso dipendente possa sostenere le precedenti medesime mansioni senza pregiudizio o rischio alla sua integrità psicofisica.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore