Il fenomeno della violenza di genere ha raggiunto, nel nostro Paese, livelli molto alti, cosa che ha spinto il Legislatore a varare una serie di disposizioni finalizzate a limitare tale obbrobrio. Ciò è avvenuto con la legge di Bilancio n. 213/2023 che, in tale quadro, ha previsto all’art. 1, commi 191 e 192, una modalità di assunzione agevolata specifica per favorirne l’occupazione. La disposizione, come la maggior parte dei provvedimenti n materia di lavoro in vigore quest’anno non ha natura strutturale: essa, infatti, risulta essere, al momento, limitata al triennio 2024-2026.
L’esame che segue, in attesa dei chiarimenti amministrativi che, sicuramente, perverranno dall’INPS, intende essere un primo approccio ricognitivo sull’incentivo.
Destinatari del beneficio
Gli interessati sono i datori di lavoro privati: a mio avviso, la norma riguarda tutti i datori di lavoro imprenditori e non imprenditori (studi professionali, associazioni, fondazioni, ecc.) ivi compresi quelli agricoli e con la sola esclusione di quelli domestici, alla luce della specialità del rapporto. Nella elencazione dei potenziali fruitori, alla luce di precedenti orientamenti espressi dall’Istituto in casi analoghi, dovrebbero rientrate anche gli Enti pubblici economici.
Gli elementi essenziali che debbono possedere le donne interessate sono:
- Stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo n. 150/2015;
- Fruizione dello specifico aiuto erogato dal Fondo per il reddito di libertà per le vittime di violenza previsto dall’art. 105-bis del D.L. n. 34/2020. Nel 2024 potranno essere assunte anche donne che hanno fruito di aiuti a carico del Fondo nell’anno appena trascorso.
La misura dell’agevolazione è pari al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro con un tetto fissato a 8.000 euro l’anno, riparametrato ed applicato su base mensile (ciò significa che il limite massimo del mese è di 666,66 euro). Sotto l’aspetto pensionistico non ci sono effetti negativi, in quanto lo sgravio contribuivo viene coperto dalla Finanza pubblica.
Esonero contributivo sulla violenza di genere
L’esonero contributivo varia in relazione alla tipologia contrattuale. Infatti:
- È per 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato che potrebbe essere, nel silenzio della norma, anche a tempo parziale (in quest’ultimo caso, ovviamente, lo sgravio sarà in proporzione all’orario ridotto). L’assunzione, in presenza del requisito dell’età previsto, per tale tipologia, dal D.L.vo n. 81/2015, potrebbe avvenire anche con contratto di apprendistato, il quale (art. 41) è un contratto a tempo indeterminato finalizzato all’occupazione dei giovani, attraverso un percorso formativo;
- E’ per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, anche in somministrazione che, alla luce di quanto previsto dall’art. 19 del D.L.vo n. 81/2015, come riformato dal D.L. n. 48/2023, può avvenire senza apposizione di alcuna causale, se ad essere stipulato tra le parti è il primo contratto a termine;
- E’ per 18 mesi in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
Non ci sono, ovviamente, limiti di età, di qualifica e di precedenti rapporti di lavoro anche a tempo indeterminato.
La norma risulta essere finanziata con 1,5 milioni di euro per l’anno 2024, con 4 milioni di euro per il 2025, con 3,8 milioni di euro per il 2026, con 2,5 milioni per il 2027 e con 0,7 milioni di euro per il 2028. All’INPS spetterà l’onere del monitoraggio cosa che, in caso di superamento, anche in via prospettica del limite annuale di spesa, comporterà lo “stop” alle domande che dovessero arrivare successivamente alla data che sarà comunicata dall’Istituto.
La disposizione non ne parla ma ritengo che lo sgravio contributivo rientri all’interno del “de minimis” rimodulato dal Regolamento UE n. 2023/2831, con un tetto massimo nei tre esercizi finanziari considerati (quello attuale ed i due precedenti), di 300.000 euro.
Al momento, non è stata varata alcuna disposizione amministrativa, cosa che non consente la piena operatività della norma. Speriamo che ciò avvenga in tempi brevi: comunque, anticipando, in un certo senso, le indicazioni dell’INPS, ritengo che siano esclusi dallo sgravio contributivo:
- I premi ed i contributi assicurativi INAIL;
- Il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori del settore privato dei trattamenti di fine rapporto ex art. 2120 c.c. (art. 1, comma 755 della legge n. 296/2006);
- Il contributo, ove dovuto, ai fondi bilaterali, al FIS ed ai Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dal D.L.vo n. 148/2015;
- Il contributo dello 0,30% in favore dei Fondi interprofessionali per la Formazione continua ex art. 118 della legge n. 388/2000;
- Le contribuzioni non previdenziali concepite per apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento;
- Le contribuzioni alla previdenza complementare;
- Il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo ex art. 1, commi da 8 a 14, del D.L.vo n. 182/1997;
- Il contributo di solidarietà per gli sportivi ex art. 1, commi 3 e 4, del D.L.vo n. 166/1997.
Beneficio e sgravio
Al contempo, lo sgravio contributivo in vista della violenza di genere, come tutte le agevolazioni, sarà subordinato al rispetto del comma 1175 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, per cui il beneficio spetta:
- Se il datore di lavoro è in regola con il DURC che, a partire dal 1° gennaio 2022, per effetto dell’art. 40-bis del D.L.vo n. 148/2015, comprende anche, per le imprese che vi rientrano, il versamento dovuto per gli ammortizzatori sociali ai Fondi bilaterali previsti dagli articoli 26, 27 e 40 del predetto Decreto;
- Se il datore di lavoro non ha violato norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (che sono quelle richiamate già nell’allegato al primo D.M. che ha disciplinato il DURC) e rispetta gli altri obblighi di legge;
- Se il datore di lavoro rispetta gli accordi ed i contratti collettivi nazionali, nonché quelli territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (qui appare pacifico e coerente il riferimento all’art. 51 del D.L.vo n. 81/2015 che per gli accordi aziendali richiama come legittimati alla firma i rappresentanti delle “loro” R.S.A o la R.S.U.).
Eccezioni
Altro vincolo per i datori di lavoro che assumono è il rispetto delle clausole inserite nell’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015, per cui l’agevolazione non spetta se:
- Se l’assunzione viola un diritto di precedenza previsto dalla legge o dal contratto collettivo (si pensi, ad esempio, al diritto di precedenza esternato per iscritto ex art. 24 del D.L.vo n. 81/2015 da un lavoratore con precedente contratto a tempo determinato, o a un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi precedenti secondo la previsione dell’art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949, o ad un lavoratore non transitato a seguito di cessione di azienda presso il nuovo datore, il quale per 12 mesi è titolare di tale diritto, come ricorda l’art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990);
- Se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o da un contratto collettivo, anche nel caso in cui il lavoratore venga utilizzato attraverso un contratto di somministrazione;
- Se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contatto di somministrazione siano in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale (il richiamo sembra riferirsi ad alcune ipotesi previste per l’intervento degli ammortizzatori sociali straordinari) a meno che l’assunzione programmata non sia per un livello o qualifica completamente diversi da quello dei lavoratori in integrazione salariale o il lavoratore sia destinato a prestare attività in una unità produttiva diversa da quella interessata alla sospensione;
- Se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati nei 6 mesi antecedenti da altro datore di lavoro in rapporto di collegamento o controllo anche per interposta persona.
Lo sgravio contributivo, nei limiti della contribuzione dovuta e delle eventuali esclusioni previste dalla legge, dovrebbe essere cumulabile, come avvenuto per altri benefici, con incentivi previsti da altre disposizioni.