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Videocamera di sorveglianza e contestazioni disciplinari

La Corte di Cassazione, ordinanza n. 8375 del 23 marzo 2023, statuisce che gli impianti di videosorveglianza, installati dal datore di lavoro ai fini della sicurezza della struttura, possono essere utilizzati anche per la contestazione disciplinare al lavoratore.

Nel caso in oggetto, un lavoratore ricorreva giudizialmente per chiedere l’annullamento della sanzione disciplinare comminata dal datore di lavoro in seguito all’accertamento del comportamento violento tenuto dal lavoratore, assunto con mansioni di educatore professionale, nei confronti di uno studente, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza installate ai fini di sicurezza, senza violazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

La Corte d’Appello rigettava la domanda proposta dal lavoratore, ritenendo che il procedimento disciplinare fosse stato svolto correttamente e che vi fosse proporzionalità tra la sanzione comminata e la gravità della condotta posta in essere dall’educatore. Il lavoratore ricorreva in Cassazione.

La Suprema Corte, rigettando il ricorso, afferma che per la contestazione disciplinare di una condotta tenuta dal dipendente può legittimamente trarre origine dalle riprese effettuate dalle videocamere di sorveglianza, a condizione che la loro valutazione avvenga nell’ambito di tutto il complesso probatorio. Tali sistemi, infatti, anche se installati dal datore di lavoro con finalità di sicurezza e collocate, in base agli accordi sindacali, in spazi accessibili anche al personale non dipendente e non deputati ad accogliere prestazioni di lavoro, sono utilizzabili per fini diversi rispetto a quelli per i quali sono stati installati, in quanto ritenuti strumenti comunque rispettosi delle garanzie previste dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

Fonte Commissione Comunicazione Scientifica ed Ist