Con ordinanza n. 34425 del 15 novembre 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che per ritenere integrata la specificità della contestazione disciplinare è necessario che si sia concretizzata una lesione del diritto di difesa. Di conseguenza, la difesa esercitata in sede di presentazione delle giustificazioni è un elemento valutabile, nel concreto, per ritenere provata a non genericità della contestazione.