La Corte di Cassazione, sentenza n° 14632 del 26 maggio 2021, ha statuito la legittimità del licenziamento per giusta causa comminato al manager reo di essersi recato, in orario di lavoro ed utilizzando l’auto aziendale, presso l’esercizio commerciale gestito dalla società di cui è socio.
Nel caso in commento, un impiegato di area Manager aveva impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società datrice per avere, durante l’orario di lavoro, svolto attività extralavorativa seppure in un settore differente rispetto a quello del datore. Era stato appurato, infatti, che il lavoratore almeno in due circostanze, utilizzando l’auto aziendale, si era recato presso il negozio di cui era socio trattenendosi per circa quaranta minuti.
Evidente per i Giudici d’Appello, giudicanti in sede di Rinvio dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 13199/2017), la gravità della condotta idonea a ledere gli interessi del datore ed il danno economico cagionato dalla corresponsione della retribuzione anche per il periodo in cui il dipendente svolgeva attività lavorativa per conto proprio. Per i Giudici, dunque, la sanzione espulsiva era proporzionata alla gravità della condotta, atteso che il comportamento del manager aveva leso irreparabilmente il vincolo fiduciario tra azienda e lavoratore.
Alle medesime conclusioni giungeva la Suprema Corte, adita dal lavoratore, ritenendo evidente la gravità della condotta tenuta dal manager che, durante l’orario di lavoro ed utilizzando l’autovettura aziendale, si era recato presso l’esercizio commerciale gestito da una società di cui egli era membro, trattenendosi per circa quaranta minuti. Evidente, quindi, il venir meno del vincolo fiduciario ed il nocumento economico a seguito dell’esercizio di attività in proprio durante l’orario di lavoro. In ultimo, la Corte ribadiva come il dipendente non si sia affatto ispirato a condotta incentrata su correttezza e buonafede, valori questi intimamente correlati al ruolo di manager da lui svolto, e gli ampi gradi di autonomia concessi siano stati sfruttati da lui medesimo per soddisfare quasi esclusivamente i propri interessi. Tutto ciò aggravava irrimediabilmente la posizione del lavoratore.