L’INPS, con la circolare n. 36 del 7 marzo 2022, fornisce nuove istruzioni operative finalizzate al riconoscimento dei permessi, di cui alla Legge n. 104/1992 e del congedo straordinario, ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.L.vo n. 151/2001, in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile (Legge n. 76/2016).
Si ricorda anche quanto indicato dalla circolare n. 38 del 27 febbraio 2017, che forniva le istruzioni operative relative alla concessione dei permessi ex lege n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, Decreto Legislativo n. 151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato, alla luce delle disposizioni di cui alla legge n.76/2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).
In particolare quest’ultima evidenziava che:
– la parte di un unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di:
- permessi ex lege n. 104/92,
- congedo straordinario ex art. 42, comma 5 Decreto Legislativo n. 151/2001
– il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge n.76/2016 , che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di:
- permessi ex lege n. 104/92.