La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 6 aprile 2022, n. 11172, ha stabilito che viene riconosciuto al dovere di fedeltà del dipendente un contenuto più ampio di quello desumibile dall’articolo 2105, cod. civ., dovendo tale precetto integrarsi con il principio di correttezza e buona fede, a tal fine venendo in rilievo anche la mera potenzialità lesiva della condotta.
Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato a un dirigente, per aver intrattenuto lo stesso, all’insaputa della datrice di lavoro, rapporti con una società concorrente, tenendo conto in particolare dell’elevato livello ricoperto, implicante una particolare pregnanza dell’obbligo di correttezza e buona fede dallo stesso esigibile, ciò anche in relazione ai possibili riflessi negativi per l’immagine della società in caso di diffusione all’esterno della vicenda nella quale era stato coinvolto.