Con ordinanza n. 8913 del 29 marzo 2023, la Corte di Cassazione ha affermato che le parti possono, consensualmente, trovare un accordo con una conciliazione in sede protetta, circa la rinuncia dei lavoratori alla indennità sostitutiva del preavviso.
I giudici della Suprema Corte hanno osservato che le somme erogate in adempimento della transazione trovano titolo in essa e non nel rapporto di lavoro, ma ciò non toglie all’Inps la possibilità di chiedere il versamento della contribuzione relativa al preavviso, in quanto la transazione non può incidere sul distinto rapporto previdenziale e la rinuncia al diritto non è opponibile all’Istituto.