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TIcket Licenziamento

Il contributo NASpI deve essere erogato dal datore di lavoro privato in caso di licenziamento del lavoratore assunto a tempo indeterminato. E comunque, in qualsiasi caso in cui il rapporto termina senza una volontà del lavoratore (es. dimissioni per giusta causa).

Il contributo è dovuto anche qualora il lavoratore non abbia maturato i requisiti soggettivi per l’accesso alla NASpI, ovvero qualora il datore di lavoro abbia conoscenza della ricollocazione del lavoratore presso altro impiego.

L’importo dovuto è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di durata del rapporto di lavoro, per i periodi di lavoro inferiori all’anno il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.

Il contributo va versato, in un’unica soluzione, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento.

2023

Il contributo, per l’anno 2023, è pari a 603,10* euro (41% di 1.470,99euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.809,30* euro – arrotondato alle 2 cifre – per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).

Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 50,26* euro/mese (603,10/12).

2022

Il contributo, per l’anno 2022, è pari a 557,92* euro (41% di 1.360,77* euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.673,76* euro – arrotondato alle 2 cifre – per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).

2021

Il contributo, per l’anno 2021, è pari a 547,51* euro (41% di 1.335,40* euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.642,53* euro – arrotondato alle 2 cifre – per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).

*i valori di calcolo sono puramente indicativi e non rappresentano alcuna garanzia circa la corretta interpretazione della norma di legge.

Risoluzioni individuali per le quale è dovuto il Ticket licenziamento

Tipologia di risoluzione da rapporto a tempo indeterminatoTicket dovuto
Licenziamento per giustificato motivo oggettivoSI
Licenziamento per giustificato motivo soggettivoSI
Licenziamento per giusta causaSI
Licenziamento durante o al termine del periodo di provaSI
Licenziamento per superamento del periodo di comportoSI
Licenziamento lavoratore intermittente (esclusivamente per i giorni lavorati che concorrono al computo dell’anzianità aziendale)SI
Licenziamento personale domesticoNO
Recesso, del datore di lavoro, dal rapporto di apprendistato al termine del periodo formativoSI
Dimissioni volontarieNO
Dimissioni per giusta causaSI
Dimissioni nel periodo tutelato per maternitàSI
Risoluzione consensuale dinanzi la Commissione di conciliazione ITL (articolo 410 c.p.c.)NO
Risoluzione consensuale in sede sindacale (articolo 411 c.p.c.)NO
Risoluzione consensuale a seguito di Conciliazione obbligatoria per GMO presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (per aziende in tutela reale – articolo 18 Legge 300/70). Non si applica nei confronti dei rapporti a tempo indeterminato a Tutele CrescentiSI
Risoluzione consensuale prevista in sede cd. “protetta”, dovuta al rifiuto del lavoratore al trasferimento oltre 50 Km (o 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico) dalla sua residenzaSI
Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dal ccnlNO
Interruzione di rapporto a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere NO
Decesso del lavoratoreNO

Licenziamenti collettivi

Nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo che è costituito da una somma pari all’82% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (articolo 1, comma 137, della legge n. 205/2017).

Per l’anno 2023, essendo il massimale mensile NASpI pari a 1.470,99* euro, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a 1.206,21* euro (1.470,99 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a 3.618,63* euro (1.206,21 x 3).

Nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale (articolo 4,comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223), non abbia formato oggetto di accordo sindacalela misura del contributo è moltiplicata per 3 volte.

Il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.

Per l’anno 2022, essendo il massimale mensile NASpI pari a 1.360,77* euro, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a 1.115,83* euro (1.360,77 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a 3.347,49* euro (1.115,83 x 3).

*i valori di calcolo sono puramente indicativi e non rappresentano alcuna garanzia circa la corretta interpretazione della norma di legge.

Approfondimento a cura di Roberto Camera, Dottrina per il Lavoro