Con ordinanza n. 5485 del 1° marzo 2024, la Corte di Cassazione ha affermato che il datore di lavoro non può avvalersi di una seconda contestazione per prorogare o sospendere unilateralmente i termini fissati dalla contrattazione collettiva per l’irrogazione di sanzioni riferite ad altra contestazione nell’ambito di una procedura disciplinare avviata in precedenza per la quale il lavoratore abbia fornito le proprie giustificazioni.
Di conseguenza il licenziamento comminato oltre il termine dei sei giorni previsto dal CCNL è del tutto ingiustificato.