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Tassa sui Rifiuti: Non dovuta integralmente se non viene effettuata dove ha sede l’azienda costretta a richiedere servizio sostitutivo privato

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.5940 del 23/02/2022, ha statuito che i contribuenti hanno diritto a pagare la Tari in misura ridotta se il servizio non viene svolto regolarmente ovvero non viene svolto affatto, ed inoltre, se l’attività di raccolta non viene comunque effettuata fin dove ha sede l’azienda e la stessa è costretta a richiedere un servizio sostitutivo privato, la tassa in parola non è dovuta integralmente.

Per i Giudici di piazza Cavour, si tratta di “riduzioni cosiddette tecniche, chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio, e quindi dei costi per il suo espletamento, per motivi oggettivi e a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, i cui presupposti operativi sono dettagliatamente disciplinati dalla legge”, in quanto, “una misura massima della tariffa applicabile, rispettivamente 20% e 40%, graduabile in ribasso, consente di affermare che tali riduzioni siano obbligatorie e che, al verificarsi delle indicate situazioni oggettive che vanno a incidere sul presupposto impositivo, spettino ope legis”.

Gli Ermellini, con l’ordinanza de qua, hanno ribadito che l’agevolazione deve essere garantita a prescindere da un’espressa previsione nel regolamento comunale, ed il contribuente è tenuto solo a dimostrare che sussistono i presupposti normativi per avere diritto alla riduzione del tributo dovuto. Inoltre, nel caso di specie, la Tari è sicuramente dovuta in misura ridotta se il servizio di raccolta dei rifiuti non viene svolto in modo regolare, e non si tratta di un risarcimento a favore del contribuente o di una sanzione a carico dell’ente, ma di un temperamento della tassazione a fronte di un servizio di raccolta che non viene svolto in modo completo nel territorio comunale. Ergo, se il Comune non riesce a garantire il corretto e regolare servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ai fini del pagamento della tassa, è sempre responsabile, al di là delle cause che hanno determinato il disservizio.

In nuce, la S.C., ha ricordato che la ratio del tributo è quella di porre gli enti locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività e non di fornire delle prestazioni riferibili ai singoli contribuenti. Pertanto la sussistenza delle condizioni che fanno venir meno la presunzione di legge della potenziale produzione di rifiuti deve essere indicata dal contribuente e va verificata dall’ente impositore, non essendo soggetti all’imposizione solo i locali e le aree che sono oggettivamente inutilizzabili ovvero insuscettibili di produrre rifiuti, e non quelli lasciati in concreto inutilizzati.

Fonte Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli