La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 31514 del 25.10.2022, ha riconosciuto l’indennizzabilità delle patologie connesse a condizioni di lavoro insane per il lavoratore che dimostri il nesso tra condizioni di lavoro (nel caso specifico azioni di mobbing) e i disturbi post-traumatici da stress cronico.
Il caso in questione riguardava la richiesta di indennizzo di una lavoratrice che si era vista negato il riconoscimento all’indennizzo da parte dell’INAIL, che riteneva la patologia della lavoratrice non rientrante nelle previsioni di cui all’art.3 DPR 1124/65, giacché tale copertura opererebbe “per le tecnopatie conseguenti alle lavorazioni indicate nell’art.1 e non per quelle dipese da modalità organizzative del rapporto di lavoro.”.
Ma la stessa Corte d’Appello aveva riconosciuto che la patologia della lavoratrice fosse stata causata dalle procedure di mobbing messe in atto dalla datrice di lavoro, che avevano causato alla lavoratrice un “disturbo post-traumatico da stress cronico con depressione e ansia miste”.
Appurata quindi la correlazione tra patologia e causa, a diversa conclusione circa l’indennizzabilità perviene la Suprema Corte: come infatti già chiarito in altre pronunce, la malattia professionale è indennizzabile ai sensi dell’art.13 D.lgs. n.38/00 anche quando non sia contratta in seguito a specifiche lavorazioni, ma derivi dall’organizzazione del lavoro e dalle sue modalità di esplicazione. Ed a tal proposito, ricorda la Corte, ad esempio, è indennizzabile al lavoratore la malattia professionale dovuta allo stress subito per le eccessive ore di lavoro straordinario chieste dal datore di lavoro (Cass.5066/18), ed in altra occasione è stato riconosciuto l’indennizzo dell’art.13 D.lgs. n.38/00 al lavoratore affetto da patologia psichica dovuta alle vessazioni subite dal proprio datore di lavoro (Cass.8948/20).
Afferma infatti la Suprema Corte che il riconoscimento all’indennizzo è accordato se “la malattia derivi dal fatto oggettivo dell’esecuzione della prestazione in un determinato ambiente di lavoro, seppur non sia specifica conseguenza dalla prestazione lavorativa.”
In tal senso, ritiene la Corte, “la tutela assicurativa è da rapportare “al lavoro in sé e per sé considerato e non soltanto a quello reso presso le macchine“. Dunque, l’assicurazione è obbligatoria per tutte le malattie, anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/65 e da quelle causate da una lavorazione specifica o da un agente patogeno indicato nelle tabelle, purché si tratti di malattie delle quali sia provata la causa di lavoro (v. Cass.5066/18, cit.)“.