Con la vigenza del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, viene prevista una modifica all’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione), con l’inserimento del comma 15-bis.
In particolare, viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, da 350 a 5.500 euro, nei confronti del datore di lavoro che mette a disposizione del lavoratore straniero stagionale, un alloggio privo di idoneità alloggiativa o a un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell’alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l’importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore. La sanzione è applicata per ciascun lavoratore straniero.
La norma specifica che il canone è sempre eccessivo quando è superiore ad un terzo della retribuzione.