Il particolare esonero contributivo previsto per i datori di lavoro delle regioni del Mezzogiorno identificate dall’articolo 27, comma 1, del Dl 104/2020, ovvero Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è stata da ultimo autorizzato dalla Ue fino al 30 giugno 2024 con decisione C (2023) 9018 final del 15 dicembre 2023.
La misura è stata introdotta dall’articolo 1, comma 161, della legge 178/2020, che ne aveva stabilito durata ed entità fino al 2029, e precisamente:
- 30% fino al 31 dicembre 2025;
- 20% per il biennio 2026 e 2027;
- 10% per il biennio 2028 e 2029.
Da sempre, l’effettiva applicazione è stata assoggettata a preventiva approvazione della Ue e, in merito, nel messaggio 4695/2023 l’Inps aveva affermato che «per quanto concerne l’esonero contributivo in oggetto riferito al periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2029, le relative istruzioni saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato».
Tale assunto lasciava quindi presagire la concreta possibilità di poter utilizzare il beneficio anche successivamente al prossimo 30 giugno, pure in considerazione del fatto che l’ultima proroga è stata concessa ritenendo che le misure di sostegno nazionali potessero aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell’economia causate dall’aggressione Russa all’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia, preservando i livelli di occupazione, e tali criticità non risultano, ad oggi, superate.
Tuttavia, nel corso del question time tenutosi presso la Camera dei deputati lo scorso 15 maggio (seduta 293, interrogazione 3/01206), il ministro Fitto ha dichiarato che non vi sarà alcuna proroga del regime straordinario temporary crisis and transition framework e, di conseguenza, della decontribuzione Sud, e che il Governo è al lavoro «per rendere possibili misure analoghe, che trovano già in parte, all’interno del decreto Coesione, interventi specifici in questa direzione».
A tal proposito è opportuno ricordare che il Dl 60/2024 ha aggiunto tra gli incentivi il “bonus Zes” (articolo 24), ovvero lo sgravio contributivo riguardante le assunzioni effettuate nelle medesime regioni interessate dalla decontribuzione Sud, ma riferito a una platea piuttosto ristretta di lavoratori e aziende: riguarda, infatti, le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° settembre 2024–31 dicembre 2025 di soggetti over 35 disoccupati da almeno 24 mesi, ed esclusivamente da aziende che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione.
La decontribuzione Sud ed il bonus Zes non costituiscono pertanto misure esattamente sovrapponibili e analoghe, poiché riguardano differenti tipologie di lavoratori nonché di datori di lavoro.