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Sportivi dilettanti e compatibilità tra reddito da collaborazione con Naspi e Dis-Coll

L’Inps, con il messaggio 2985/2024, torna sul tema della compatibilità e cumulabilità dei redditi derivanti da attività sportiva dilettantistica svolta nella forma della collaborazione coordinata e continuativa con le prestazioni Naspi e Dis-Coll.

Dopo un primo intervento avvenuto a maggio 2024 con la circolare 67, in cui l’Istituto aveva ripercorso le nuove disposizioni introdotte dal Dlgs 36/2021 e fornito le tanto attese istruzioni amministrative per l’accesso alla prestazione di disoccupazione Naspi e alla prestazione Dis-Coll da parte dei lavoratori sportivi del settore professionistico e dilettantistico, torna ora con istruzioni operative e procedurali, rivolte principalmente agli operatori dell’Istituto ma fondamentali anche per i lavoratori sportivi.

Queste nuove indicazioni consentiranno infatti, di poter operare e gestire correttamente le domande, evitando il rischio di decadenza dell’indennità di disoccupazione, fattispecie verificatasi molte volte prima dei chiarimenti della circolare 67/2024.

Si ricorda che il comma 5 dell’articolo 33 del Dlgs 36/2021 dispone che, ricorrendone i presupposti, ai lavoratori subordinati sportivi, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui svolgono la prestazione, si applicano le tutele previste dalla Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (Naspi), di cui al Titolo I del Dlgs 22/2015. Si ricorda altresì che gli apprendisti sportivi non sono iscritti al Fondo pensione dei lavoratori sportivi bensì al Fondo pensione dei lavoratori dipendenti e pertanto sono destinatari della tutela dell’Indennità Naspi secondo le regole generali.

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 35 dispone che nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata Inps di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995 e della quale si applicano le relative norme, tra cui dunque anche l’applicazione della tutela della Dis-Coll.

Tralasciando tutte le informazioni relative alla decorrenza di accesso alle prestazioni, ai requisiti contributivi, agli importi, alla durata massima, alla periodicità e alle modalità di presentazione delle domande, per le quali si rinvia alla circolare 67/2024, è utile tornare sul paragrafo 5 della richiamata circolare relativamente all’obbligo di comunicazione del reddito presunto.

I percettori di Naspi e Dis-Coll che in corso di fruizione della prestazione esercitano o iniziano un’attività lavorativa, sono tenuti infatti, a comunicare all’Inps il relativo reddito annuo presunto entro il termine di 30 giorni decorrenti dall’inizio dell’attività lavorativa o dalla presentazione della domanda di Naspi e Dis-Coll se la suddetta attività era preesistente.

Relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività sportiva nel settore dilettantistico, l’obbligo di comunicazione del reddito presunto annuo sorge solo al superamento della franchigia annua di 5mila euro. Infatti, l’obbligo contributivo per questi lavoratori sorge esclusivamente oltre questa soglia, motivo per cui fino a tale limite non è necessario inviare alcuna comunicazione legata al reddito presunto. Questa precisazione mira a garantire che i lavoratori sportivi agiscano in conformità con le disposizioni, evitando così di incorrere in errori che possano compromettere il diritto all’indennità di disoccupazione. Al predetto importo concorrono tutti i compensi percepiti dalla totalità dei committenti, ivi compresi i compensi percepiti per lo svolgimento di lavoro autonomo occasionale ex articolo 2222 del Codice civile.

Circa questa tipologia contrattuale, si rammenta che a partire dal 1° giugno 2024, a seguito dell’abrogazione della lettera a) del 2° comma dell’articolo 53 del Tuir da parte del Dl 71/2024 (convertito nella legge 106/2024), i redditi derivanti da prestazioni autonome occasionali ex articolo 2222 del Codice civile vengono riclassificati come «redditi diversi» ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l) del Tuir.

Questa modifica comporta che tali redditi, in base all’articolo 44 del Dl 269/2003 (convertito nella legge 326/2003), sono soggetti a contribuzione previdenziale Inps solo al superamento della soglia annua di 5mila euro e che la prestazione di disoccupazione viene abbattuta in funzione del reddito comunicato senza applicazione di alcuna franchigia.

È importante sottolineare che in caso di prestazioni di lavoro occasionale (PrestO), di cui all’articolo 54-bis del Dl 50/2017, il relativo reddito è esente dall’obbligo di comunicazione. I predetti redditi, infatti, sono compatibili e cumulabili con le prestazioni Naspi e Dis-Coll, purché rimangano entro il limite annuo dei 5mila euro.

Infine, l’Inps ricorda che, per il mantenimento dello stato di disoccupazione e il diritto alle prestazioni Naspi e Dis-Coll, il limite reddituale di 8.500,00 euro per il 2024 e 8.173,91 per il 2023 deve ricomprendere tutti i compensi percepiti nella loro totalità, inclusa la franchigia dei 5mila euro. La franchigia, infatti, non deve essere sottratta dal totale poiché rappresenta la soglia a partire dalla quale scatta l’obbligo contributivo e rileva pertanto solo ai fini dell’abbattimento della prestazione.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore