La Corte di Cassazione, ordinanza n. 2402 del 27 gennaio 2022, statuisce che la mera sottrazione di materiale aziendale, dal quale possono essere ricavate informazioni sui processi produttivi aziendali, integra una condotta sanzionabile con il licenziamento disciplinare, indipendentemente da un effettivo utilizzo dei documenti in danno al datore di lavoro.
Nel caso in esame, un dirigente impugna il licenziamento conseguente a due contestazioni disciplinari: la prima avente ad oggetto la denuncia di un inadeguato monitoraggio della produzione dei capi della stagione, nonché l’omessa comunicazione del ritardo al datore di lavoro; la successiva relativa all’appropriazione di documentazione aziendale.
Sia in primo, che in secondo grado la domanda veniva rigettata, in quanto la condotta posta in essere era da considerarsi come un tentativo di sottrarre il “know how” aziendale, per eventualmente avvalersene in epoca successiva. Il lavoratore ricorreva dunque in Cassazione, sostenendo che il materiale rinvenuto nella sua auto avesse per lo più valore storico e costituiva materiale di normale consultazione di cui era consentita l’asportazione fuori dei locali aziendali, pertanto la sua asportazione fuori dai locali aziendali non rappresentava una fattispecie punibile con il licenziamento disciplinare.
La Suprema Corte afferma che, ai fini della determinazione di una condotta sanzionabile, ciò che rileva è l’effettiva sottrazione di documenti aziendali relativi ai processi di lavorazione interna aziendale. Accertata la provenienza aziendale del materiale, a nulla rileva l’eventuale utilizzabilità del materiale sottratto per arrecare danno al datore di lavoro, che non assume ruolo decisivo ai fini della valutazione della condotta e della sua gravità.
Per le ragioni esposte, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso del lavoratore.