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Sostegno genitori con figli disabili

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito i criteri per l’individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande del contributo mensile in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili a carico (Decreto 12 ottobre 2021)

Ad uno dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Il contributo non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con il reddito di cittadinanza.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito i requisiti e le condizioni di accesso al beneficio.

DEFINIZIONI

Genitore disoccupato la persona priva di impiego oppure la persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi le 8.145 euro all’anno o 4.800 euro annui da lavoro autonomo. Si prescinde, in ogni caso, dall’eventuale proprietà della casa di abitazione.
Genitore monoreddito individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro ovvero sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale. A tal fine non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali. Si prescinde, in ogni caso, dall’eventuale proprietà della casa di abitazione.
Nuclei familiari monoparentali nuclei caratterizzati dalla presenza di uno solo dei genitori con uno o più figli con disabilità a carico.
Figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento quelli che non essendo economicamente indipendenti continuano ad essere mantenuti dal proprio genitore. Per restare a carico deve avere un reddito non superiore a 4.000 euro fino a 24 anni e non superiore a 2.840,51 euro se ha un’età maggiore di 24 anni.

Misura del beneficio e modalità di erogazione

Il beneficio è corrisposto dall’INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a 150 euro ed è riconosciuto dal mese di gennaio e per l’intera annualità.
Nel caso di due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, l’importo riconosciuto sarà pari rispettivamente a 300 euro e a 500 euro mensili complessivi.

Modalità di ammissione 

La domanda deve essere presentata dal genitore annualmente all’Inps per via telematica utilizzando i modelli predisposti dal medesimo Istituto.
La domanda va corredata dalla dichiarazione del genitore interessato del possesso cumulativo, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) essere residente in Italia;
b) disporre di un valore ISEE in corso di validità non superiore a 3.000 euro. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’art. 7 del dpcm n. 159 del 2013;
c) essere disoccupato o, monoreddito e facente parte di nucleo familiare monoparentale;
d) fare parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.
Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023. Qualora le risorse non fossero sufficienti ad esaurire le domande, viene data priorità ai richiedenti con ISEE più basso. A parità di reddito ISEE sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti. A seguire sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave e, infine, a seguire ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio.

Decadenza e sospensione

Il riconoscimento del beneficio decade qualora venga meno uno dei requisiti.
Decade altresì qualora si verifichi una delle seguenti cause:
a) decesso del figlio;
b) decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
c) affidamento del figlio a terzi.
L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese  successivo a quello in cui si è verificata una delle cause di decadenza.
Nel caso di temporaneo ricovero del figlio con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il beneficiario ha l’obbligo di informare tempestivamente l’INPS che provvederà a sospendere l’erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.

Fonte Teleconsul Editore SpA