Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito i criteri per l’individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande del contributo mensile in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili a carico (Decreto 12 ottobre 2021)
Ad uno dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Il contributo non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con il reddito di cittadinanza.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito i requisiti e le condizioni di accesso al beneficio.
DEFINIZIONI
Genitore disoccupato | la persona priva di impiego oppure la persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi le 8.145 euro all’anno o 4.800 euro annui da lavoro autonomo. Si prescinde, in ogni caso, dall’eventuale proprietà della casa di abitazione. |
Genitore monoreddito | individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro ovvero sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale. A tal fine non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali. Si prescinde, in ogni caso, dall’eventuale proprietà della casa di abitazione. |
Nuclei familiari monoparentali | nuclei caratterizzati dalla presenza di uno solo dei genitori con uno o più figli con disabilità a carico. |
Figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento | quelli che non essendo economicamente indipendenti continuano ad essere mantenuti dal proprio genitore. Per restare a carico deve avere un reddito non superiore a 4.000 euro fino a 24 anni e non superiore a 2.840,51 euro se ha un’età maggiore di 24 anni. |
Misura del beneficio e modalità di erogazione
Il beneficio è corrisposto dall’INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a 150 euro ed è riconosciuto dal mese di gennaio e per l’intera annualità.
Nel caso di due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, l’importo riconosciuto sarà pari rispettivamente a 300 euro e a 500 euro mensili complessivi.
Modalità di ammissione
La domanda deve essere presentata dal genitore annualmente all’Inps per via telematica utilizzando i modelli predisposti dal medesimo Istituto.
La domanda va corredata dalla dichiarazione del genitore interessato del possesso cumulativo, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) essere residente in Italia;
b) disporre di un valore ISEE in corso di validità non superiore a 3.000 euro. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’art. 7 del dpcm n. 159 del 2013;
c) essere disoccupato o, monoreddito e facente parte di nucleo familiare monoparentale;
d) fare parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.
Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023. Qualora le risorse non fossero sufficienti ad esaurire le domande, viene data priorità ai richiedenti con ISEE più basso. A parità di reddito ISEE sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti. A seguire sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave e, infine, a seguire ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio.
Decadenza e sospensione
Il riconoscimento del beneficio decade qualora venga meno uno dei requisiti.
Decade altresì qualora si verifichi una delle seguenti cause:
a) decesso del figlio;
b) decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
c) affidamento del figlio a terzi.
L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata una delle cause di decadenza.
Nel caso di temporaneo ricovero del figlio con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il beneficiario ha l’obbligo di informare tempestivamente l’INPS che provvederà a sospendere l’erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.