La Corte di Cassazione, ordinanza n° 89 del 3 gennaio 2023, afferma che, nelle società a partecipazione pubblica, la selezione del personale – incluso quello dirigenziale – deve essere preceduta dall’esperimento di procedure concorsuali.
Il caso in esame ha riguardato il ricorso di un dirigente avverso l’anticipata risoluzione del contratto a tempo determinato per dedotta nullità, in quanto stipulato in violazione di norme di legge imperative. La Corte d’Appello rigettava la predetta domanda, confermando la nullità del contratto di lavoro per omessa esecuzione della procedura selettiva idonea a rendere palesi i criteri di scelta adottati nell’individuazione del contraente.
La Cassazione, nel confermare la pronuncia di merito, rileva che, in tema di reclutamento del personale, le società c.d. in house devono adottare criteri che impongono l’esperimento di procedure concorsuali o selettive, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 35, comma 3, del D.lgs. 165/2001.
Secondo i Giudici di legittimità, dette procedure devono essere seguite anche per il contratto di lavoro dirigenziale, non potendosi lo stesso ritenere escluso per la sua natura fiduciaria, in quanto la normativa pubblicistica deve applicarsi non solo al reclutamento del personale, ma anche al conferimento degli incarichi. Per la sentenza, i contratti sottoscritti in assenza della citata procedura selettiva devono ritenersi affetti da insanabile nullità.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del dirigente e conferma la legittimità del recesso.