Paga tutto il consiglio di amministrazione per l’omicidio colposo commesso in violazione delle norme a tutela della sicurezza del lavoro. E questo anche se esistono deleghe di funzione e di gestione attribuite da delibere societarie. Troppo grave è infatti l’emersione di gravissime carenze organizzative per potere considerare esenti i consiglieri di amministrazione. Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza n. 40682 della Quarta sezione penale depositata ieri con la quale è stata confermata la condanna a carico di tutti gli amministratori di una società per azioni attiva nel settore dell’edilizia, in particolare nella posa di lastre di cemento armato. Per quelli che la pronuncia qualifica come «gravissimi errori nella fasi di produzione installazione» un operaio era stato travolto da una lastra ed era deceduto.
Respinto così il ricorso delle difese che avevano contestato una condanna basata più sull’attribuzione di una responsabilità per la posizione rivestita che su gravi elementi di fatto. La tesi difensiva aveva oltretutto valorizzato la presenza di una pluralità di deleghe conferite da delibere societarie sia in materia di gestione (articolo 2381 del Codice civile) sia di funzione (articolo 16 decreto legislativo n. 81 del 2008). Il che avrebbe dovuto contribuire ad alleggerire la posizione di quei soggetti che di deleghe erano comune privi.
Per la Cassazione tuttavia il quadro emerso testimonia gravissime mancanze sul piano organizzativo ascrivibili ai vertici societari. In particolare il riferimento dei giudici è all’assenza di programmazione dell’attività con specifico riferimento all’opera oggetto dei lavori, alla quale si aggiunge una prassi, questa sì procedimentalizzata, che puntava a rendere fittizi i controlli. A essere svelata è allora una chiara politica aziendale cui gli operai avrebbero dovuto conformarsi indirizzata a fare prevalere i tempi di consegna rispetto alla qualità del prodotto finito, «con conseguente subordinazione delle esigenze della sicurezza a quelle sottese del profitto».
Quanto all’esistenza delle deleghe, la Cassazione affronta il punto sottolineando che al consiglio di amministrazione tocca comunque il compito di gestione del rischio essendo titolare di quel sistema di poteri in grado di incidere sullo stesso, sia in caso di delega gestoria, considerato il dovere di vigilanza sull’andamento della gestione e il potere sostitutivo «finalizzato all’esercizio della facoltà di intervento in funzione sostitutiva», sia, in caso di delega di funzioni, che non annulla l’obbligo di controllo.