L’INPS con la circolare n. 67 del 10 giugno 2022 fornisce le istruzioni operative per l’accesso allo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo determinato o con contratto stagionale, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato avvenute tra il 1° gennaio ed il 31 marzo nel settore del turismo e termale.
La circolare in commento fornisce, infatti, le istruzioni per la fruizione dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali previsto in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo determinato o le stabilizzazioni nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. L’esposizione del beneficio, alla luce dell’avvenuta autorizzazione dell’UE nell’ambito del Temporary Framework, potrà essere effettuata attraverso le denunce contributive di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022
Beneficiari della misura sono i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, a prescindere dalla loro natura di imprenditori, che effettuano assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale o convertono i contratti a termine in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022. L’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a scopo di somministrazione, purché l’utilizzatore operi nei suddetti settori.
Per quanto riguarda la misura dell’esonero, è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di €8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (la soglia massima mensile è dunque pari a € 671,66, quella giornaliera €21,66) e spetta limitatamente alla durata del contratto a termine o stagionale, fino a un massimo di tre mensilità o, in caso di trasformazione dei contratti a tempo indeterminato, fino a ad un massimo di sei mensilità. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
L’esonero contributivo può essere riconosciuto in presenza delle seguenti condizioni:
- rispetto della regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione.
- rispetto dei limiti de minimis nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione (importo non superiore a 2.300.000 euro)
L’esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, tuttavia, non è possibile, al termine del periodo di fruizione, accedere ad un altro incentivo all’assunzione che si sostanzia in un esonero totale, essendo le due misure alternative tra loro.
La domanda di ammissione alla fruizione del beneficio, deve essere inoltrata all’Istituto esclusivamente mediante il modulo di istanza on-line “TUR44”, disponibile nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, fornendo i dati del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione o la trasformazione, il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato, l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, l’eventuale percentuale di part-time e l’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
L’invio delle domande di ammissione al beneficio deve essere effettuato entro e non oltre il 30 giugno 2022.
Una volta accantonate le risorse il soggetto interessato potrà fruire dell’importo spettante, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione mensile esonerabile.
A partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio, bisognerà esporre nella denuncia mensile i nomi dei lavoratori per i quali spetta l’esonero.
La fruizione può avvenire esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, Agosto e settembre 2022.