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Sanzioni civili Inail: riduzione dal 5% al 2,5%

L’Inail, con la circolare 2 dell’8 gennaio 2024, facendo seguito al Dm 29 novembre 2023 (pubblicato sulla Gu 288/2023) che ha fissato il saggio degli interessi legali nella misura del 2,5% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ha reso noto che detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili.

A tal riguardo si ricorda che l’istituto assicurativo (circolare 42/2023), intervenuto dopo la fissazione da parte della Bce al 4,50% del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema (c.d. ex TUR), in merito alla misura delle sanzioni civili in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte del datore di lavoro, ha ribadito che nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali (pari appunto al 2,5% dal 1° gennaio 2024), a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.

Non trova invece applicazione quanto previsto dal Consiglio di amministrazione dell’Inail, con delibera del 17 gennaio 2002, n. 1, secondo cui se il tasso ufficiale di riferimento (attualmente fissato dalla Bce al 4,50%) risulta inferiore al tasso degli interessi legali (ora pari al 2,5%), la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l’omissione, agli interessi legali e, per l’evasione, agli interessi legali aumentati di due punti.

Di seguito si fornisce la tabella riepilogativa del dato storico dal 1942 ad oggi.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore