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Riposo compensativo alternativo alla paga doppia nel festivo infrasettimanale lavorato

Qualora in sede di contrattazione integrativa venisse consentito a favore del personale turnista che rende la propria attività lavorativa in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per il riposo compensativo (per un numero di ore pari a quelle lavorate) è automaticamente esclusa la possibilità di corrispondere allo stesso la maggiorazione oraria del 100% per le ore prestate nel festivo infrasettimanale.

Questa la precisazione che si ricava dal parere dell’Aran CFL 257, pubblicato in questi giorni nella banca dati degli «orientamenti applicativi» rivolto al personale del comparto delle funzioni locali.

L’articolo 30 del contratto del 16 novembre 2022 ha operato una riscrittura della disciplina sulle «turnazioni» provvedendo ad inserire alcune modifiche alla disciplina contenuta nell’articolo 23 del contratto del 21 maggio 2018, portandola così alla sua disapplicazione.

Una novità di larga portata è quella riferita al trattamento economico da riconoscere al lavoro reso in una giornata festiva infrasettimanale. La disciplina è contenuta al comma 5, lettera d) dell’articolo 30, laddove dispone che in caso di turno coincidente con una giornata festiva infrasettimanale è riconosciuta una maggiorazione oraria del 100% della retribuzione «individuale mensile», così come definita dall’articolo 74, comma 2, lettera c).

Il contratto del 16 novembre 2022 ha demandato alla contrattazione integrativa (articolo 7, comma 4, lettera ac) il compito di prevedere una clausola di «opzione».

L’opzione, solo se prevista nel contratto integrativo, consente al personale turnista di scegliere tra il trattamento economico raddoppiato e un numero equivalente di ore di riposo compensativo.

L’opzione sottende una alternatività, non un cumulo dei due benefici.

Il chiarimento è quello che arriva dall’Agenzia che risponde ad un ente che si è interrogato sulla cumulabilità della maggiorazione oraria con il diritto al riposo a fronte di festivo infrasettimanale lavorato, nell’ipotesi in cui l’esercizio dell’opzione abbia ricevuto regolamentazione nel contratto integrativo.

L’Agenzia rileva come la soluzione è contenuta all’interno della richiamata disposizione contrattuale laddove viene utilizzato l’inciso «in luogo della corresponsione dell’indennità di turno spettante ex art. 30, comma 5, lett. d)».

Pertanto, essendo la fruizione del riposo compensativo una «tutela alternativa» al riconoscimento della indennità prevista dall’articolo 30, comma 5, lettera d) del contratto del 16 novembre 2022, è escluso che, ove il personale opti per essa, possa essere attribuita alcuna delle altre maggiorazioni espressamente individuate al richiamato articolo 30, comma 5.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore