L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 173 del 6 aprile 2022, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla retribuzione di risultato e ed alla sua tassazione.
Con riferimento alla tassazione del reddito di lavoro dipendente, l’articolo 51 del Tuir stabilisce che le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d’imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi, secondo il cd. principio di cassa.
Data la progressività delle aliquote IRPEF, per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del predetto principio, l’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir prevede che sono soggetti a tassazione separata «gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti».
Tenuto conto del fatto che ordinariamente viene previsto che il premio venga erogato entro l’anno successivo di assegnazione degli obiettivi, l’Agenzia ritiene che tale pagamento non possa qualificarsi come “emolumento arretrato“.
Pertanto, non essendo ravvisabile alcun “ritardo” nella erogazione delle somme dovuto al sopraggiungere di una “causa giuridica”, si dovrà applicare la tassazione ordinaria.