Con sentenza n. 22683 del 25 maggio 2023, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità dell’Ente per il reato di lesioni personali colpose in danno di lavoratore infortunato non può essere esclusa in considerazione dell’esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito.