La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15140 del 30 maggio 2023, ha statuito che è legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore cui sia stata contestata la reiterata erroneità delle operazioni, qualora così sia previsto dal CCNL, in quanto la prosecuzione del rapporto risulterebbe pregiudizievole per gli scopi aziendali, vista la scarsa diligenza.
Con la sentenza i giudici hanno respinto il ricorso di un lavoratore e confermato la decisione con cui la Corte di appello aveva ritenuto legittimo il recesso disciplinare allo stesso comminato a seguito della reiterata commissione di un errore nelle operazioni assegnate.
Il provvedimento espulsivo era stato adottato in aderenza alle previsioni del CCNL applicabile al rapporto di lavoro, risultando proporzionato in considerazione della recidiva riscontrata nella medesima infrazione, infrazione che era stata ripetuta, nei sei mesi precedenti, in ben tre occasioni.
Per i Giudici, comunque, è sempre al giudice di merito che spetta la selezione e la valutazione delle prove alla base della decisione; l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento; l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti; la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante.
Il fatto addebitato, oltre ad essere riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentivano l’irrogazione del licenziamento, era suscettibile di far ritenere che la prosecuzione del rapporto fosse pregiudizievole per gli scopi aziendali, con particolare riferimento alla diligente attuazione degli obblighi assunti.