Con sentenza n. 27334 del 16 settembre 2022, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di licenziamento, ove il giudice di merito accerti il mancato superamento del periodo di comporto ex art. 2110, comma 2, c.c., occorre disporre la reintegra nel posto di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti in forza presso l’azienda, in quanto si è in presenza di un recesso adottato in violazione di una norma di legge, per cui la “pena datoriale” non può consistere in un mero risarcimento.