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Reddito di libertà per le donne vittime di violenza

L’Inps, con circolare dell’8 novembre 2021, n. 166, fornisce indicazioni per la presentazione della domanda del reddito di libertà per le donne vittime di violenza.

Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, l’articolo 105-bis del DL 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), ha previsto, per l’anno 2020, l’incremento di 3 milioni di euro del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”.
Con il D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, si è provveduto alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse stanziate.
In particolare, il contributo in riferimento è destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia. Il Reddito di Libertà è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori; inoltre non è incompatibile con altri strumenti di sostegno al reddito come il Reddito di cittadinanza o altri sussidi economici anche di altra natura (ad esempio, Rem, NASpI, Cassa integrazione guadagni, ANF, ecc.). 
Destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Ai fini del beneficio, alle cittadine italiane sono equiparate le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria.

La domanda per il Reddito di Libertà viene presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune competente per residenza, utilizzando il modello allegato alla presente circolare. L’operatore comunale è tenuto a provvedere al contestuale inserimento della domanda, accedendo al servizio online di presentazione della domanda stessa, raggiungibile sul portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni” e selezionando tra i risultati il servizio “Prestazioni sociali: trasmissione domande, istruzioni e software”. Nel servizio “Prestazioni Sociali”, già utilizzato dai Comuni per la trasmissione delle domande di Assegno al nucleo Familiare e Maternità, sarà infatti presente un’apposita sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà. Il rilascio del servizio, accessibile se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), sarà comunicato con apposito messaggio dell’Istituto. 
Ai fini della regolare trasmissione della domanda, dovranno essere compilati tutti i campi esposti in procedura, compresi i riferimenti relativi alle dichiarazioni necessarie per l’ammissione al beneficio, ossia l’attestazione della condizione di bisogno ordinario o la condizione di bisogno straordinaria e urgente, rilasciata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale, e la dichiarazione che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso dalla donna, rilasciata dal legale rappresentante del centro antiviolenza. 
Ai fini dell’erogazione della prestazione dovranno essere inserite, inoltre, le modalità di pagamento prescelte, selezionandole dall’apposito menu a tendina in cui è possibile scegliere il pagamento mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati alla richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata). 
In caso di pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario e il modulo “Identificazione finanziaria Area SEPA”, reperibile sul sito istituzionale dell’INPS, timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.
In sede di acquisizione della domanda, il servizio svolgerà dei controlli sulla correttezza formale dei dati inseriti (ad esempio, sulla congruità del codice fiscale), consentendo, al termine, l’invio e la registrazione sul sistema informativo dell’Istituto, nonché la stampa di una ricevuta di presentazione da consegnare all’interessata.
Ai fini della prenotazione degli importi della prestazione, si terrà conto della data di acquisizione dei dati da parte dell’INPS mediante il servizio online, a nulla rilevando, per l’eventuale priorità della domanda, la data di sottoscrizione del modulo cartaceo. 
Successivamente alla trasmissione della domanda, il sistema effettuerà una breve istruttoria automatizzata, al fine di verificare la capienza del budget e la titolarità dello strumento di pagamento (codice IBAN) indicato in domanda.
L’esito dell’istruttoria sarà reso disponibile nella procedura a disposizione dei Comuni, che, all’occorrenza, potranno procedere alla stampa della domanda recante l’esito dell’istruttoria; l’esito verrà altresì comunicato all’interessata utilizzando i dati di contatto indicati in domanda (il numero di cellulare ovvero l’indirizzo e-mail), ai quali, pertanto, occorre prestare particolare  attenzione in fase di compilazione della domanda cartacea, nonché al momento dell’inserimento in procedura.
Le domande non ammesse per insufficienza di budget potranno essere oggetto di accoglimento in un momento successivo, in caso di respingimento di domande già presentate.
Al 31 dicembre 2021, tutte le domande presentate e non accolte nel corso dell’anno per insufficienza di budget saranno definitivamente scartate. 

Nella sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà, all’interno del servizio “Prestazioni Sociali”, sarà reso disponibile il manuale della procedura, in cui saranno illustrate le diverse funzionalità utilizzabili dagli operatori e gli stati possibili della domanda stessa.
In particolare, oltre all’acquisizione, sono presenti le funzioni di: 
– consultazione delle domande inserite (in cui la ricerca può avvenire per codice fiscale o per nominativo);
– annullamento delle domande presentate;
– rettifica dell’IBAN.
Nello specifico, la funzione di annullamento delle domande andrà utilizzata nell’ipotesi di errori di compilazione e sarà disponibile dopo breve tempo dall’inserimento delle domande in procedura e, comunque, non oltre il termine in cui le stesse domande sono state inviate al sistema di pagamento. Decorso tale termine, infatti, la situazione delle domande verrà consolidata e non sarà più possibile annullarle.
Per quanto riguarda la funzione di rettifica dell’IBAN, si evidenzia che l’Istituto, oltre a effettuare dei controlli formali sul medesimo, procede a un controllo di natura sostanziale volto a verificare che lo stesso IBAN sia intestato alla richiedente. Qualora i controlli automatizzati restituiscano un esito negativo sulla coincidenza fra i dati della richiedente la prestazione e quelli dell’intestataria/cointestataria dello strumento di riscossione, dichiarati all’atto della domanda, la prestazione non verrà posta in pagamento.
In quest’ultimo caso, la richiedente la prestazione riceverà una notifica sui contatti forniti al momento della domanda e potrà chiedere al Comune di riferimento di procedere alla rettifica dell’IBAN, che dovrà avvenire tempestivamente, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’Istituto. Nell’eventualità in cui il Comune non effettui la rettifica, i fondi non utilizzati torneranno a essere disponibili. 

Il contributo in questione è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, in quanto erogato da un Ente pubblico a titolo assistenziale.
Inoltre, non è incompatibile con altri strumenti di sostegno al reddito, come il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico, erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali, o di altri sussidi economici a sostegno del reddito (Rem, NASpI, ecc.).
Il pagamento dei contributi avviene sulla base delle domande pervenute all’INPS, inoltrate attraverso la piattaforma dedicata all’acquisizione delle domande di Reddito di Libertà, alla quale possono accedere gli operatori degli sportelli comunali. Il pagamento verrà effettuato centralmente, a cura della Direzione generale dell’Istituto; a tal fine, i limiti di budget che sono attribuiti alle singole Regioni/Province autonome vengono verificati dalla procedura mediante apposito monitoraggio. Al raggiungimento del limite regionale/provinciale non sarà consentito l’accoglimento di nuove domande, fatto salvo l’eventuale incremento del budget con risorse aggiuntive statali o regionali.
Del raggiungimento dei limiti di budget regionali/provinciali sarà data tempestiva comunicazione da parte dell’INPS ai referenti individuati dalle Regioni/Province autonome.