Con sentenza n. 30 del 9 gennaio 2025, il Tribunale di Busto Arsizio ha affermato che se il CCNL non lo prevede, non sussiste il diritto del lavoratore a percepire la tredicesima mensilità, essendo pienamente legittima la prassi aziendale di suddividere la retribuzione annuale in dodici mensilità.
L’unica eccezione riguarda le imprese del settore industriale ove l’obbligo della tredicesima mensilità è stabilito dall’accordo interconfederale del 27 ottobre 1946, recepito nel DPR n. 1070/1960.