Con sentenza n. 15118 del 31 maggio 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che la procedura conciliativa, prevista dall’articolo 7 della Legge n. 604/1966 ed effettuata presso l’Ispettorato del Lavoro, non deve essere intesa quale licenziamento e come tale l’eventuale accordo conciliativo non deve rientrare nel calcolo del limite dei cinque recessi nell’arco di 120 giorni, al fine della sussistenza dell’obbligo di attivare la relativa procedura di licenziamento collettivo.
I giudici della suprema corte hanno evidenziato come nel numero minimo di cinque licenziamenti, ivi considerato come sufficiente ad integrare l’ipotesi del licenziamento collettivo, non possono includersi altre differenti ipotesi risolutorie del rapporto di lavoro, ancorché riferibili all’iniziativa del datore di lavoro.