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Prestiti e Tur, ora parola all’Agenzia

Novità in arrivo per i prestiti concessi al dipendente dal datore di lavoro, con la conversione del Dl 145/2023 (decreto Anticipi). In particolare, è stato modificato l’attuale articolo 51, comma 4, lettera b) del Tuir, secondo cui, attualmente, ai fini della determinazione in danaro della concessione del prestito si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi, calcolato al tasso ufficiale di sconto (ora tasso ufficiale di riferimento o Tur) vigente al termine di ciascun anno, e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Tale formulazione, a causa del rialzo dei tassi fissati dalla Bce ha inciso spesso negativamente sulla determinazione del valore imponibile del predetto benefit. In questo senso, va l’intervento contenuto nel decreto Anticipi, il quale dispone che già dal 2023 dovrà assumersi il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento in vigore alla data di scadenza di ciascuna rata o, nel caso di prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Resta, quindi, ferma la modalità generale di calcolo del fringe benefit, pari al 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al Tur e l’importo degli interessi calcolato con il tasso effettivo.

A questo punto è necessario che l’agenzia delle Entrate fornisca alle aziende le istruzioni per regolare i conguagli, visto il cambio del momento in cui si determina il Tur.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore