Uno dei temi più discussi del Dl 19/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 2 marzo, riguarda l’introduzione della patente a crediti nei cantieri temporanei e mobili, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 27 del Dlgs 81/2008.
Il tema della patente a crediti crea dibattito per il carattere di novità che riveste, ancorchè non si possa parlare di novità assoluta: ai commi 1-bis e 2 dell’articolo 27, Dlgs 81/2008 in vigore fino allo scorso 1° marzo, era già prevista infatti la possibilità di valutare la conformità delle aziende nel settore edile (e in altri eventuali settori) mediante un sistema di punteggio, ma tale disposizione non si è mai concretizzata in assenza di pubblicazione di un decreto del Presidente della Repubblica, espressamente richiamato nel testo di norma.
Ecco che la nuova versione dell’articolo 27, completamente riscritto dal Dl 19/2024, supera il limite posto dalla versione precedente prevedendo, direttamente nel testo della norma principale, l’introduzione della patente a crediti: «far data dal 1° ottobre 2024 e all’esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)».
La patente a crediti, in questa prima fase, è prevista esclusivamente per le imprese che operano nei cantieri temporanei e mobili come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a) del Dlgs 81/2008:
“a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X.
ALLEGATO X ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)
Dalla lettura dell’allegato X al Dlgs 81/2008, citato espressamente dalla norma, emerge l’obbligo di ricorso alla patente a punti non solo esclusivamente per coloro che partecipano alla realizzazione di un’opera all’interno di un cantiere temporaneo o mobile (come avviene invece per il piano operativo di sicurezza, Pos), ma l’obbligo è destinato a imprese e lavoratori autonomi a prescindere che siano coinvolti nella realizzazione dell’opera o siano impiegati in attività di supporto: ne deriva che chiunque acceda al cantiere (lavoratore dipendente, datore di lavoro o lavoratore autonomo) è tenuto a presentare la patente a crediti, anche per attività quali pulizie, manutenzione, controllo del cantiere, installazione di strutture e ulteriori attività.
Quello che rileva, in buona sostanza, non è il coinvolgimento nella realizzazione dell’opera che caratterizza il cantiere temporaneo o mobile, ma la presenza fisica in tale contesto.
Ulteriore considerazione necessaria riguarda un successivo passaggio del riformulato articolo 27 del Dlgs 81/2008, secondo cui, al comma 10, «le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative»: nonostante la norma preveda inizialmente l’applicazione della patente a crediti ai soggetti coinvolti in cantieri temporanei o mobili, è ragionevole prevedere un’estensione di tale misura preventiva a diversi ambiti di attività, che verranno definiti dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
A conclusione di tale disamina emerge come questo nuovo adempimento, seppur non ancora operativo (l’entrata in vigore è prevista per il 1° ottobre 2024), sia caratterizzato da una notevole portata, sia in termini di punti di attenzione, che di soggetti coinvolti.