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Patente a crediti – modificata la Faq riferita agli archeologi che operano nei cantieri edili

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), in data 6 novembre 2024, ha modificato la risposta ad una FAQ sulla Patente a crediti pubblicata in data 15 ottobre 2024 e riferita agli archeologi che operano fisicamente nei cantieri edili come identificati dall’art. 89 e dal successivo Allegato X del decreto legislativo n. 81/2008.

 

11) I codici Ateco (74.90.99 e 72.20.00 configurano il lavoro di archeologo come intellettuale sebbene sia una figura operativa in cantiere, soprattutto in casi di rinvenimenti. Lo scavo archeologico è infatti classificato come lavoro ed è regolamentato dall’Allegato II.18 del D.L.vo 36/223. Si chiede pertanto se la loro attività possa essere considerata come “prestazioni di natura intellettuale” ai sensi dell’art. 27 del D.L.vo 81/2008 e quindi esonerata dal possesso della patente a crediti. Qualora, invece, vi sia l’obbligo della patente a crediti, dal momento che per ottenere la patente è necessaria l’iscrizione alla CCIA e dal momento che gli archeologi non hanno l’obbligo di iscrizione alla CCIA, come possono ottenere la patente a crediti per accedere al cantiere?

[risposta fornita il 15 ottobre 2024]

Gli archeologi “operano” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantiere devono essere in possesso della patente a crediti. Per quanto concerne la richiesta della patente, considerato che l’attività di archeologo è un’attività libero professionale che prevede l’iscrizione al relativo Albo, l’interessato dichiarerà di essere in possesso dell’iscrizione alla CCIA da intendersi, da parte dell’Amministrazione, come iscrizione all’Albo.

[risposta modificata il 6 novembre 2024]

Nel premettere che i seguenti chiarimenti sostituiscono quelli già forniti, occorre evidenziare che gli archeologi “operano” fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente, come precisato con circ. n. 4/2024, devono essere dotati della patente. Ai fini della richiesta della patente occorre tuttavia tener conto che gli archeologi, in quanto liberi professionisti, non sono tenuti all’iscrizione alla Camera di commercio, nonché del fatto che la professione dell’archeologo è una professione non ordinistica riconosciuta dalla L. n. 4/2013, normata dalla L. n. 110/2014 e regolamentata dal D.M. n. 244/2019 che non prevede esplicitamente l’istituzione di un albo ma stabilisce la creazione di elenchi professionali gestiti dal Ministero della Cultura (MiC), ai quali peraltro non è obbligatoria l’iscrizione per poter esercitare la professione. Considerato che, per la richiesta della patente da parte di una impresa o lavoratore autonomo italiano, il campo “iscrizione alla CCIAA” è obbligatorio, per gli archeologi lavoratori autonomi tale dichiarazione va intesa come indicativa dei necessari requisiti professionali, come il possesso della partita IVA e l’iscrizione alla Gestione separata.