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Obbligo di nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta ad un interpello presentato da Cobas-lavoro privato circa l’obbligo di nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma, tenendo presente anche, che le unità produttive si trovano dislocate in due regioni diverse ed hanno tutte tra i 30 ed i 100 dipendenti per ogni sede, chiarisce che il TUSL stabilisce espressamente che in ogni azienda o unità produttiva debba essere designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.


In particolare, l’interpello era rivolto a sapere:

  • se è obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma nel caso in cui l’azienda abbia diverse unità produttive, come nel caso specifico di una catena di supermercati, tenendo presente anche che le unità produttive si trovano dislocate in due regioni diverse ed hanno tutte tra i trenta ed i cento dipendenti per ogni sede;
  • nel caso in cui la stessa azienda occupi tra i duecento ed i mille dipendenti complessivi nelle diverse unità produttive, e quindi il numero minimo degli RLS sia di tre, quali criteri bisogna applicare per individuare gli stessi, qualora nelle singole unità produttive si proceda alla loro nomina e venga quindi superato detto numero minimo.

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero, richiamando le disposizioni contenute nell’art. 47 del D. Lgs n. 81/2008, precisa che in tutte le aziende, o unità produttive, deve essere eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati. Lo stesso art. 47 c. 7, infatti, stabilisce che in ogni caso il numero minimo dei rappresentanti è pari a:

  • un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
  • tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
  • sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.