La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1777/2023 del 20 gennaio 2023, ha ribadito che non sussiste obbligo di assicurazione presso INAIL nei confronti dei componenti degli studi professionali associati.
Nel caso in trattazione il Tribunale ordinario accoglieva l’opposizione ad una cartella proposta da uno studio professionale di geometri associati avverso l’iscrizione a ruolo, effettuata dall’Inail, per contributi integrativi dovuti per obbligo assicurativo nei confronti dell’INAIL. I Giudici ritenevano tali somme non dovute, atteso che i professionisti che svolgono la propria attività in forma associata non sono soggetti all’obbligo assicurativo Inail. La Corte d’Appello confermava la pronuncia di primo grado rilevando come il contributo integrativo non fosse dovuto dallo studio associato poiché i professionisti che svolgono la propria attività in forma associata non sono soggetti all’obbligo assicurativo Inail, così come non sono soggetti a tale obbligo, stante l’equiparazione a fini previdenziali, ex D.Lgs. n. 163 2006, le società di professionisti. Pertanto, l’obbligo in discorso non sussiste né per le predette società di professionisti né per lo Studio associato parte in causa, quale che sia la sua reale natura giuridica, in quanto l’equiparazione agli effetti previdenziali (tra gli studi associati e le società di professionisti) riguarda non solo la sola materia pensionistica ma anche la materia della tutela Inail.
Avverso tale decisione l’INAIL ricorreva in Cassazione, lamentando l’errata equiparazione, da parte della Corte Territoriale, ai fini assicurativi dei soci delle società di professionisti ai professionisti in forma associata, laddove tale equiparazione sussisterebbe solo ai fini previdenziali. La Corte Suprema rifacendosi al pensiero consolidato della Corte, ricordava che in tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, non sussiste l’obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali associati “in quanto la tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell’ambito delle norme vigenti, che, come per il libero professionista, in nessun luogo (artt. 1, 4 e 9 del D.P.R. n. 1124 del 1965) vi assoggettano le associazioni professionali” (Cass. civ. n. 30428/2019, Cass. civ. n. 15971/2017, Cass. civ. 33203/2021). I Giudici, osservavano, inoltre, che risultava irrilevante stabilire se lo studio professionale opponente fosse o meno una società tra professionisti, atteso che le società tra professionisti sono escluse dall’obbligo contributivo Inail essendo equiparate agli associati in forma professionale, ai sensi della richiamata normativa, per i quali è pacificamente escluso l’obbligo contributivo per l’assicurazione Inail.