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Obbligo della formazione sulla sicurezza e licenziamento

Con sentenza n. 20959/2023, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità di un licenziamento adottato nei confronti di un lavoratore a tempo parziale che si era rifiutato di svolgere la formazione obbligatoria in materia di sicurezza in orario diverso da quello previsto dal proprio contratto.

La prestazione lavorativa nella fase eccedente l’orario contrattato è lavoro supplementare, retribuito con una paga maggiorata, e non può essere rifiutata se non per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.