Con la delibera del 18 gennaio 2023, il Consiglio di Amministrazione dell’Inps ha adottato il nuovo regolamento disciplinante le procedure dei ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni che operano presso l’Istituto a livello centrale e periferico, ivi compresi i Comitati di Vigilanza.
Il precedente regolamento – adottato con la determinazione 20 dicembre 2013, n. 195 – aveva ad oggetto tutte le procedure dei ricorsi amministrativi relativi alle gestioni previdenziali dei lavoratori privati.
A seguito della soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS, le relative gestioni previdenziali sono oggi attribuite esclusivamente all’Istituto previdenziale. Pertanto appare necessario prevedere una nuova disciplina della materia dei ricorsi amministrativi con l’adozione di un unico atto regolamentare.
Altresì, il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (che ha dettato disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro) ha previsto novità in materia di integrazione salariale ordinaria nonché l’istituzione presso l’INPS dei Fondi di solidarietà affidati alla gestione di appositi Comitati amministratori.
Modalità e termini di presentazione
Rimangono invariati i termini di presentazione dei ricorsi:
- novanta giorni da parte degli utenti a decorrere dalla ricezione del provvedimento emesso dall’Istituto;
- in caso di mancata adozione del provvedimento da parte della sede, il termine decorre dal centoventunesimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda, salvo che siano previsti termini diversi da leggi o regolamenti.
Il ricorso amministrativo deve essere presentato avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto esclusivamente in via telematica, direttamente dall’interessato, o gli intermediari abilitati ovvero i patronati.
Art. 19 – Sospensione delle deliberazioni
Il nuovo Regolamento apporta delle novità in merito agli effetti dell’accoglimento del ricorso da parte delle Commissioni o Comitati.
Ai sensi dell’art. 19, l’esecuzione delle decisioni adottate dai Comitati centrali e provinciali (nei casi in cui siano evidenziati profili di illegittimità) potrà essere sospesa entro cinque giorni dalla data della relativa deliberazione, rispettivamente dal Direttore generale e dal Direttore della struttura competente o un suo delegato.
In caso di provvedimento di sospensione la relazione istruttoria e la relativa proposta di deliberazione sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto che decide l’esecuzione o l’annullamento della deliberazione entro e non oltre 90 giorni dalla data del provvedimento di sospensione.
NOTA BENE: Trascorso il predetto termine, la decisione (di accoglimento) diviene esecutiva.