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Modifiche alla disciplina del subappalto in ambito pubblico

Con nota n° 1507 del 6 ottobre 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diramato le indicazioni operative concernenti la modifica alla disciplina di cui all’art. 105, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 (id: Codice degli Appalti) con riguardo ai subappalti in ambito pubblico, introdotta dall’art. 49 comma 1 lettera b) punto 2 del D.L. n. 77/2021 (convertito dalla L. n. 108/2021).

In particolare, la novella recita testualmente:

“Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.”

Per l’effetto, il Legislatore ha inteso evitare una pratica mediante la quale, attraverso subappalti, potessero essere applicati, nell’ambito di appalti pubblici, trattamenti economico/normativi ai dipendenti dei subappaltatori non in linea con quelli applicati ai medesimi dipendenti, qualora questi ultimi fossero stati assunti direttamente dall’appaltatore principale.

È infatti noto il principio, già sancito dall’art. 36 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/70), in forza del quale “nei capitolati di appalto attinenti all’esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l’obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.”

Detto obbligo risulta altresì richiamato dall’art. 30 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 a carico dell’appaltatore di opere e/o servizi pubblici.

Pertanto, la disposizione in commento estende, amplificandone la cogenza, le previsioni anzidette anche alle imprese subappaltatrici di appalti pubblici, a condizione – tuttavia – che l’oggetto del subappalto coincida con l’oggetto dell’appalto, ovvero attenga lavorazioni sussumibili nelle categorie prevalenti e che siano incluse nell’oggetto sociale dell’appaltatore principale.

Nella nota in commento, peraltro, si precisa che elemento fondamentale per la selezione del CCNL da applicare è l’oggetto del contratto di appalto (piuttosto che la tipologia di attività esercitata dall’operatore economico), ciò anche sulla scorta della giurisprudenza del Consiglio di Stato (1406/2020, 5574/2019, 932/2017, 1901/2016, 589/2016), in linea con il parere reso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. 14775 del 26/7/2016, richiamato – altresì – il parere ANAC n. 6 del 4 febbraio 2015.

Infine, l’INL indica al corpo ispettivo che qualora, a seguito di un’operazione di controllo, si riscontri l’adozione di misure retributive e/o normative di portata inferiore rispetto a quella prevista dal CCNL applicato dall’(sub)appaltatore (individuato secondo le indicazioni specificate), sarà possibile adottare provvedimento di disposizione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004, restando confermato il regime di solidarietà di cui all’art. 1676 c.c., art. 29 comma 2 del decreto delegato 276/2003 e, in ogni caso, richiamato dall’art. 105, comma 8, del Codice degli Appalti.