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Maternità flessibile e posticipata

L’INPS, con la circolare n. 106 del 29 settembre 2022, fornisce nuove indicazioni in merito alla documentazione medica necessaria per la fruizione della flessibilità del congedo di maternità, eliminando l’obbligo di produrre all’istituto la documentazione sanitaria che attesti l’assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro.

L’Istituto, recependo la sentenza della Corte di Cassazione n. 10180 del 2013, precisa che l’assenza o l’acquisizione non conforme al dettato normativo delle certificazioni sanitarie riguardanti lo stato di maternità delle lavoratrici subordinate e parasubordinate non comporta conseguenze sulla misura dell’indennità. Pertanto, non sarà più necessario inviare la documentazione sanitaria che legittima il rinvio del periodo di fruizione del congedo di maternità tramite raccomandata alla propria sede INPS, ma basterà consegnarla al proprio datore di lavoro o committente.

La novità riguarda tutte le lavoratrici dipendenti e parasubordinate che vogliano astenersi dall’attività lavorativa avvalendosi della flessibilità del congedo di maternità oppure interamente dopo il parto, anche con riferimento alle domande già presentate e in fase istruttoria.

Per potere fruire della flessibilità del congedo di maternità le lavoratrici devono acquisire, nel corso del settimo mese di gravidanza, le certificazioni sanitarie attestanti che la prosecuzione dell’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Dette certificazioni devono essere presentate al proprio datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza affinché lo stesso possa legittimamente consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa nell’ottavo mese, in deroga al generale divieto di adibire le donne al lavoro durante i due mesi prima della data presunta del parto.

La semplificazione opera anche nei confronti delle lavoratrici che decidano di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Anche in questo caso, infatti, le attestazioni mediche non devono più essere prodotte all’INPS, ma solamente al proprio datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza. Le certificazioni sanitarie devono inoltre individuare chiaramente il termine fino a quando è consentito alla lavoratrice proseguire la propria attività, se fino alla data presunta del parto o fino alla data effettiva.

La domanda di maternità, specificando la volontà di avvalersi della flessibilità o di voler fruire esclusivamente del congedo dopo il parto, deve essere presentata all’Istituto che continua a effettuare i consueti controlli sul diritto delle lavoratrici a percepire l’indennità di maternità e, in caso di flessibilità, verifica:

  1. che la data di inizio del congedo di maternità, comunicata dalla lavoratrice nella domanda telematica di congedo di maternità, sia all’interno dell’arco temporale dell’ottavo mese di gravidanza o coincida con la data presunta o effettiva del parto;
  2. l’assenza di un periodo di malattia durante il periodo di flessibilità del congedo di maternità o tra l’inizio dell’ottavo mese di gravidanza e la data di inizio del congedo di maternità dopo il parto;
  3. l’assenza di un provvedimento di interdizione anticipata per gravidanza a rischio o, in caso di sussistenza del provvedimento, la cessazione dell’interdizione in data antecedente l’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
  4. l’assenza di un provvedimento di interdizione anticipata per mansioni o per condizioni di lavoro e ambientali pregiudizievoli;
  5. l’effettiva astensione dal lavoro durante i cinque mesi di maternità con flessibilità o dopo l’evento del parto al fine del riconoscimento dell’indennità.

Resta valida la regola in base alla quale la malattia insorta durante l’ottavo mese di gravidanza comporta l’inizio in automatico del periodo di maternità.