Con la Circolare n°7/E del 7 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce utili indicazioni in relazione alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2020.
La corposa Circolare (ben 539 pagine, SIC!) analizza in modo particolareggiato tutti gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda (Irpef), come elencati negli artt. 15, 16 e 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n°917, (TUIR), o in altre disposizioni di legge e, per ciascuno di essi si premura di indicare il rigo di destinazione all’interno dei modelli di dichiarazione fornendo anche esempi pratici di determinazione dell’importo massimo della spesa detraibile/deducibile.
Il documento di prassi si sofferma, in modo incisivo, sulla novità introdotta dall’anno d’imposta 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 679, della legge bilancio 2020, per cui, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR ed in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.lgs. n°241 del 1997, vale a dire carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero “altri sistemi di pagamento”. Ai sensi del successivo comma 680, la disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (SSN).
Per “altri sistemi di pagamento” devono intendersi gli strumenti che garantiscano la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Ad esempio, sostiene il documento di prassi, si può far riferimento al pagamento effettuato tramite un Istituto di moneta elettronica autorizzato, mediante applicazione via smartphone che, tramite l’inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permette all’utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito.
In caso di pagamento con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati, il contribuente deve esibire il documento fiscale che attesti l’onere sostenuto e la documentazione che attesti che il pagamento è avvenuto per il tramite delle predette applicazioni che può essere rappresentata anche dalla e-mail di conferma dell’Istituto di moneta elettronica o della piattaforma su cui si sta effettuando l’operazione. Nei casi in cui il contribuente non ha la possibilità di dare con altro mezzo prova del pagamento, può esibire l’estratto del conto corrente della banca a cui il predetto istituto si è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento e, nel caso da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell’app. In ogni caso, l’estratto conto costituisce una possibile prova del sistema di pagamento “tracciabile”, opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia disponibili altre prove dell’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”.
La Circolare, sul punto, non omette di considerare i presupposti stabiliti dall’art. 15 del Tuir ai fini della detraibilità delle spese dall’Irpef come, in particolare, l’effettivo sostenimento delle stesse. Al riguardo, si ritiene che l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Il pagamento, infatti, può essere effettuato anche tramite sistemi di pagamento “tracciabili” intestati ad altro soggetto, anche non fiscalmente a carico, a condizione che l’onere sia effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa. Si può, ad esempio, verificare che il contribuente utilizzi la carta di debito o di credito intestata al figlio per pagare le spese detraibili riferite a sè stesso, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. Tale circostanza può essere supportata anche dalla dichiarazione del contribuente che riferisce di aver rimborsato al figlio, in contanti, la spesa sostenuta.
Il contribuente potrebbe inoltre utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. Tale circostanza può essere supportata dalla cointestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito. Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.
Quanto ai controlli che deve effettuare il professionista abilitato in presenza di oneri e spese per i quali è richiesta la detrazione dall’imposta, occorre informare il contribuente sui presupposti che ne consentono la fruizione ed effettuare una verifica documentale ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano gli oneri. La verifica ed il controllo sui presupposti e sulla tracciabilità permangono anche in relazione a quanto eventualmente disponibile con il modello 730 precompilato messo a disposizione del contribuente. Il controllo riguarda anche la documentazione di oneri detraibili indicati nella CU e ripresi nella dichiarazione, purché tale documentazione non sia in possesso esclusivamente del sostituto d’imposta.
La tracciabilità risulta essere meno gravosa per la detrazione delle spese per interessi passivi su mutuo che, parimenti, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”; infatti, le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità.
Quanto ai premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, la documentazione necessaria per far valere la detrazione è costituita dalla quietanza di pagamento rilasciata dall’assicurazione, a condizione che la stessa indichi anche la modalità di pagamento tracciata, ovvero dalle ricevute dei bollettini di pagamento, nonché dalla copia del contratto di assicurazione dal quale si evincono i dati del contraente e dell’assicurato, il tipo di contratto con la relativa decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti o dall’attestazione della compagnia di assicurazione contenente tutti i requisiti richiesti.