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L’impegno concreto e costante in orario notturno va retribuito anche alla badante convivente

La Corte di Cassazione, ordinanza n° 21792 del 29 luglio 2021, ha statuito che anche la presenza notturna per le badanti convivente va retribuita laddove venga accertato che si è trattato di un impegno concreto e costante.

Parte ricorrente proponeva ricorso avvero il doppio grado di merito conforme con il quale erano state riconosciute, ad una badante convivente, delle differenze retributive a titolo di “assistenza notturna” (voce nella quale deve ricomprendersi la mera presenza) di una persona affetta da demenza senile, sulla base di quanto previsto dall’art. 12 del contratto collettivo.

La Cassazione veniva adita in quanto, secondo la prospettazione ricorrente, il compenso per le prestazioni di mera attesa, di cui al richiamato riferimento contrattuale, era previsto esclusivamente per i non conviventi e che, in ogni caso, le prestazioni di mera presenza non impediscono il recupero delle energie psico-fisiche, trattandosi -semmai- di una situazione riconducibile all’istituto della reperibilità, donde la “mera attesa” sarebbe una condizione insita in quella di “convivenza”, in quanto tale non soggetta a specifica retribuzione. Ebbene, i Giudici di Piazza Cavour, sulla base di quanto emerso nei gradi di merito, hanno stabilito che qualora l’impegno notturno sia non solo eventuale (ergo mera presenza) ma concreto e costante la badante ha diritto alla relativa indennità.

Pertanto, soltanto “l’intervento inatteso, insolito e inconsueto” una tantum determinato da un’occasione improbabile e remota può rientrare nel contratto di badante convivente e, in quanto tale, non essere soggetto a retribuzione.