Share:

Limiti, imposte, contributi: lavoro occasionale al bivio tra autonomi e subordinati

I rapporti lavorativi passano anche attraverso figure e modalità occasionali. Le due fattispecie in cui vengono regolati questi rapporti – lavoro autonomo occasionale (articolo 2222 del Codice civile) e prestazioni occasionali (articolo 54-bis del Dl 50/2017) – sono completamente diverse, anche se spesso confuse tra loro: la prima afferisce, appunto, al lavoro autonomo e la seconda a quello subordinato. Il documento di ricerca della Fondazione dottori commercialisti del 5 dicembre 2024, relativo alle prestazioni occasionali, offre un utile spunto per riprendere il tema.

Lavoro autonomo

Nel lavoro autonomo occasionale, secondo l’articolo 2222 del Codice civile, il prestatore si obbliga, a fronte di un corrispettivo, a eseguire un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione rispetto al committente. L’attività viene svolta prevalentemente in assenza di coordinamento, con apporto lavorativo proprio e con carattere occasionale, senza requisito di prevalenza e professionalità. I corrispettivi sono definiti dalla trattativa fra le parti e senza un limite. L’importo del corrispettivo è però rilevante ai fini previdenziali (articolo 44, comma 2, Dl 269/2003 e circolare Inps 103/2004), in quanto un compenso annuo superiore a 5mila euro obbliga a iscriversi alla gestione separata Inps. 

Quindi: se l’importo totale dei corrispettivi percepiti non supera 5mila euro non sono dovuti contributi; se l’importo totale dei corrispettivi emessi è superiore a 5mila euro, solo sulla somma eccedente i 5mila euro sono dovuti i contributi alla gestione separata.

Contributi e altri obblighi

Il versamento dei contributi va effettuato dal committente, che ne trattiene 1/3 dal prestatore e quindi rimane inciso degli ulteriori 2/3. Da qui deriva l’obbligo per il collaboratore di comunicare al proprio committente l’avvenuto superamento della soglia di 5mila euro di compensi percepiti nell’anno (da altri committenti), così da consentirgli di adempiere all’obbligo contributivo; non è invece prevista assicurazione Inail per il lavoro autonomo occasionale.

Nonostante non vi siano limiti normativi espliciti, il lavoro autonomo occasionale è sconsigliato in caso di prestazioni a scarso contenuto professionale. Inoltre, la forma scritta del contratto non è obbligatoria, ma preferita, a fronte poi del rilascio di ricevuta di avvenuto pagamento da parte del prestatore.

Le prestazioni occasionali

Il lavoro occasionale, disciplinato dall’articolo 54-bis del Dl 50/2017 (ex lavoro accessorio), è riconducibile al lavoro subordinato e prevede un pagamento tramite voucher. Questo tipo di contratto riguarda diverse categorie di utilizzatori, ognuno con propri limiti e caratteristiche peculiari. Una forma specifica di prestazione occasionale è quella fruibile dalle persone fisiche tramite il Libretto famiglia. 

Queste prestazioni vanno svolte entro il limite di 280 ore annue e rispettare i seguenti limiti economici:

 

  • per ogni prestatore i compensi annui fino a 5mila euro;
  • per ogni utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, fino a 10mila euro;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, fino a 2.500 euro.

 

Gli importi vanno al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione (circolare Inps 107/2017) e vengono calcolati in misura più favorevole (considerando il 75% del compenso) per titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, studenti con meno di 25 anni di età; persone disoccupate, percettori di prestazioni integrative del salario o simili.

I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro: sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla gestione separata Inps nella misura del 33% e il premio Inail nella misura del 3,5 per cento. L’utilizzatore deve trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica Inps o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’Inps, una specifica dichiarazione.

I limiti del contratto

L’uso del contratto di prestazione occasionale è vietato:

 

  • per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • per le imprese del settore agricolo;
  • per le imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

 

Le prestazioni di lavoro occasionale non possono essere acquisite da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

In caso di superamento dei limiti prescritti, il relativo rapporto, salvo per la Pa, diventa un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. In caso di mancata comunicazione preventiva all’Inps si applica la sanzione da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione.

 

Domande e risposte

1 – Un soggetto che ha effettuato prestazioni occasionali può aprire una partita Iva in regime forfettario applicando l’imposta sostitutiva con l’aliquota del 5% al posto di quella del 15%?

Si ritiene che le prestazioni precedentemente rese in forma occasionale, non avendo i requisiti di professionalità (abitualità e continuità), non determinino la causa di esclusione dall’agevolazione: appare dunque possibile fruire dell’aliquota ridotta.

2 – La comunicazione all’Ispettorato del lavoro della prestazione di lavoro autonomo occasionale può essere inviata il giorno stesso di inizio dell’attività, o dev’essere inviata almeno un giorno prima?

Per il lavoro occasionale la legge 215/2021 ha introdotto l’obbligo di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro da parte del committente, secondo le modalità di cui all’articolo 15, comma 3, del Dlgs 81/2015 per il lavoro intermittente. Dato che la normativa dispone che la comunicazione vada inviata prima dell’inizio della prestazione – e mancando istruzioni ufficiali di dettaglio sul punto – si ritiene che l’obbligo possa essere assolto anche il giorno stesso dell’inizio della prestazione.

3 – Un soggetto non residente effettua in Italia una prestazione occasionale intellettuale. Il compenso subisce una ritenuta a titolo d’imposta del 30% o del 20 per cento?

Nel caso di specie, si ritiene che l’attività svolta, seppur occasionale, sia da ricondurre tra quelle di lavoro autonomo e, pertanto, deve subire la tassazione anche nel territorio italiano attraverso la ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30 per cento. Occorre, però, avere riguardo anche a quanto stabilito dalla convenzione internazionale vigente contro le doppie imposizioni che, nel caso specifico, prevederebbe, all’articolo 14, la tassazione solo nello Stato di residenza.

4 – Un contribuente ha percepito nel 2024 redditi da dipendente per 28mila euro e, sempre nello stesso anno, ha effettuato prestazioni occasionali per un importo lordo di 3mila euro. Come calcolare il limite che preclude il forfettario?

Alla luce della manovra (legge 207/2024), per il solo 2025 Il regime forfettario non può essere applicato dai soggetti che abbiano percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 35mila euro (dal 2026 in assenza di nuove norme si tornerà a 30mila euro). Si fa riferimento ai soli «redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati». Nel computo della soglia, pertanto, non concorrono i compensi per prestazioni occasionali.