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Licenziamento e modalità per il repechage

Con ordinanza n. 18904/2024, la Corte di Cassazione ha affermato la illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo se l’imprenditore, dopo aver dichiarato la soppressione del posto di lavoro di natura impiegatizia, non ha offerto al lavoratore la ricollocazione in altre mansioni, anche di natura operaia e ovvero a termine, pur se tale decisione è giunta dopo l’espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 7 della legge n. 604/1966 avanti alla commissione istituita presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro.

Seguendo l’indirizzo già espresso in passato, i giudici hanno stabilito che l’impossibilità della ricollocazione va provata al momento del recesso. Il fatto che esistessero soltanto mansioni operaie non assolve il datore di lavoro che, prima di procedere al licenziamento, avrebbe dovuto offrire la soluzione alternativa rispetto alla quale, per il licenziamento, avrebbe dovuto acquisire il rifiuto dell’interessato o avrebbe dovuto dimostrare che il lavoratore non era in grado di svolgerle.