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Licenziamento collettivo e criteri di scelta

La Corte di Cassazione, sentenza n. 33623 del 15 novembre 2022, statuisce che i criteri di scelta dei lavoratori da includere in una procedura di licenziamento collettivo devono essere oggettivi e verificabili.

Nel caso in esame, il lavoratore ricorreva giudizialmente per impugnare il licenziamento, intimato nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento, condannando il datore di lavoro sia alla reintegrazione del lavoratore, sia al pagamento del risarcimento del danno in misura pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in quanto aveva ritenuto che il licenziamento fosse stato posto in essere sulla base di una valutazione discrezionale del dipendente da parte del datore di lavoro, che aveva associato un punteggio a ciascun lavoratore sulla base di una serie di criteri, tra cui quello delle esigenze tecnico produttive ed organizzative. Il datore di lavoro ricorreva in Cassazione.

La Suprema Corte, confermando la pronuncia della Corte distrettuale, ha affermato che la Legge n. 223/1991 stabilisce, all’art. 5 comma 1, l’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità in relazione alle esigenze tecnico – produttive ed organizzative del complesso aziendale, ma nel rispetto dei criteri previsti dal CCNL stipulato con i sindacati di cui all’art. 4, comma 2, oppure, in assenza di questo, nel rispetto dei criteri dei carichi di famiglia, dell’anzianità e delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative. La stessa legge impone, inoltre, l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare per iscritto la puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta indicati.

Dal dettato normativo si evince, dunque, che i criteri di scelta devono essere non solo oggettivi, per eliminare il rischio di valutazioni discrezionali da parte del datore di lavoro, ma anche verificabili, attraverso la formazione di una graduatoria rigida e controllabile. Valutazione necessaria ai fini della trasparenza della procedura di licenziamento, che non sarebbe effettuabile qualora fossero presenti margini di discrezionalità da parte del datore di lavoro nella scelta dei lavoratori oggetto della procedura.

Fonte Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli