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Legittimo il licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, se il datore di lavoro prova l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in mansioni compatibili con quelle svolte in precedenza

La Corte di Cassazione, sentenza n. 7218 del 15 marzo 2021, ha statuito la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo se, pur in presenza di nuove assunzioni, il datore di lavoro riesce a dimostrare l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre posizioni relative a mansioni compatibili con quelle già svolte.

Nel caso in oggetto, un lavoratore adiva il Tribunale, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimatogli per giustificato motivo oggettivo, determinato dalla chiusura del punto vendita. Sia il Tribunale, che la Corte d’Appello respingevano la domanda.

Il lavoratore ricorreva quindi in Cassazione, denunciando la falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e la violazione dell’obbligo del repechage, giacché a pochi giorni dal licenziamento era stato assunto un altro lavoratore con la stessa mansione attribuita al ricorrente. La Suprema Corte, sulla base di un orientamento già consolidato, ha affermato che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comporta l’onere per il lavoratore di dimostrare sia il fatto costitutivo dell’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia di allegare l’illegittimo rifiuto del datore di lavoro dì continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo. Il datore di lavoro ha invece l’onere di dimostrare l’esistenza del giustificato motivo e l’impossibilità di repéchage del lavoratore, per l’assenza di posti di lavoro nei quali possa essere riutilizzato. Da questo punto di vista diventa rilevante la dimostrazione che al momento del licenziamento non sussistevano posizioni analoghe a quella soppressa, restando incluse in questa valutazione solo le posizioni relative a mansioni compatibili con le competenze professionali di cui il lavoratore sia già in possesso e che pertanto non comportino un obbligo per la parte datoriale di fornire una nuova e diversa formazione al prestatore di lavoro subordinato.

Nel caso de quo, il datore di lavoro aveva sia dimostrato la contrazione del volume di affari che aveva determinato la chiusura del punto vendita, sia l’impossibilità di ricollocare il lavoratore. Peraltro, a parere dei Giudici di legittimità, tale obbligo non sussisteva in quanto la nuova assunzione era avvenuta per colmare il vuoto di organico determinato dalle dimissioni di un altro dipendente, che svolgeva mansioni diverse, non essendo rilevante neppure il dato formale della qualifica comunicata al centro per l’impiego con riferimento alla nuova assunzione. Pertanto, per le ragioni esposte, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando la sentenza dei Giudici di merito.