La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25336 del 25 agosto 2022, ha statuito che al lavoratore che abbia prestato servizio anche in un giorno festivo infrasettimanale, non godendo del riposo compensativo settimanale, spetta la maggiorazione per il lavoro festivo ma non il risarcimento per il danno da usura psico-fisica.
Nel caso in trattazione, infatti, un vigile urbano agiva nei confronti del Comune datore di lavoro per ottenere il risarcimento per un presunto danno da usura psico-fisica subito per aver lavorato anche in un giorno festivo infrasettimanale e, conseguentemente, non aver fruito del riposo compensativo. I Giudici di primo grado accoglievano la tesi proposta dal lavoratore e condannavano l’Ente locale al pagamento del risarcimento del danno per l’attività svolta in giorno festivo infrasettimanale senza fruire di riposo compensativo.
La Corte d’Appello accoglieva il gravame proposto dal Comune osservando che in caso di prestazione resa in giornata festiva infrasettimanale o in giornata domenicale, i dipendenti che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni possono rivendicare unicamente il trattamento retributivo previsto dall’art. 22 del contratto collettivo applicato, che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario. Inoltre, i giudici evidenziavano che, quanto al godimento del riposo settimanale, il lavoratore aveva solo accennato al mancato riposo ma non aveva introdotto la questione specifica dello sforamento del termine bimestrale previsto dalla contrattazione collettiva, né indicato quali giornate domenicali non fossero state recuperate.
Avverso tale sentenza il lavoratore ricorreva in Cassazione lamentando la violazione del CCNL, l’errata valutazione della Corte territoriale nel ritenere non cumulabili le maggiorazioni previste dagli artt. 22 e 24 del CCNL nonché di aver espressamente dedotto di aver superato l’ordinario orario di lavoro. Gli Ermellini sottolineavano che la disciplina dettata dal contratto collettivo prevede un’indennità utile a compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, a condizione però che venga rispettato il limite massimo settimanale, di conseguenza l’applicazione dell’art. 24 dello stesso contratto, che riguarda l’attività prestata in giorno festivo, resta limitata ai casi in cui si verifichi un’eccedenza rispetto al normale orario di lavoro assegnato al turnista, ossia qualora, in via eccezionale ovvero occasionale, al lavoratore venga richiesto di prestare la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato. Nel caso specifico la corresponsione al vigile urbano della maggiorazione prevista per il disagio derivante dall’orario di lavoro, era stata accertata, quindi, era escluso che il compenso potesse sommarsi con quello previsto per l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale e per la mancata fruizione del giorno festivo, poiché la prestazione nel giorno festivo era stata resa nel rispetto dei turni programmati e senza che si fosse verificata un’eccedenza rispetto all’orario complessivo settimanale.
Relativamente al presunto danno da usura psico-fisica connesso al godimento del riposo oltre il settimo giorno di lavoro, invece, i Giudici chiarivano che nessuna norma impone che il godimento del riposo (che deve essere assicurato in ragione di un giorno su sette) debba anche avvenire sempre nel settimo giorno consecutivo. Ciò smentiva in toto la tesi secondo cui il mancato rispetto dell’intervallo temporale sarebbe sufficiente a generare un danno da usura psico-fisica ed il conseguente risarcimento. I Giudici, infatti, sottolineavano che qualora “la fruizione del riposo avvenga oltre il settimo giorno, ma nel rispetto della disciplina contrattuale e normativa inerente alla specifica organizzazione del tempo di lavoro, al lavoratore, ferma la necessità di assicurare il riposo compensativo, per l’attività lavorativa svolta nel settimo giorno sarà dovuta solo la maggiorazione del compenso prevista dalle parti collettive, in ragione della maggiore gravosità del lavoro prestato”. La risarcibilità del danno da usura psico-fisica presuppone, invece, che la prestazione nel settimo giorno sia stata resa in assenza di previsioni legittimanti ed in violazione della Costituzione e del Codice Civile, laddove stabiliscono che il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo settimanale, poiché solo in tal caso la perdita definitiva del riposo settimanale è di per sé produttiva di danno, che può essere liquidato in via equitativa, a prescindere dalla prova del pregiudizio subito dal lavoratore.